Cassazione Penale, Sentenza n. 9277/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del Tribunale di Reggio Calabria (giudice dell'esecuzione) del 22/06/2023 che aveva dichiarato manifestamente infondata la sua richiesta, proposta ai sensi dell'art.669 c.p.p., di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza n.370/2017 con la quale era stato condannato per il delitto previsto dagli artt.81 e 640 c.p. (fatto accertato a Roma il 10/10/2012). Il ricorrente deduceva che per il medesimo fatto era stato emesso, dal GIP del Tribunale di Roma, il decreto di archiviazione n.11483/2013 e sosteneva che tale decreto dovesse essere considerato equiparabile a una sentenza idonea a determinare il contrasto di giudicati e, quindi, a far operare il divieto previsto dall'art.649 c.p.p.; invocava altresì esigenze di certezza del diritto e la normativa comunitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il decreto di archiviazione non possa essere equiparato a una sentenza né sia suscettibile di passare in giudicato e che la preclusione dell'azione penale (e il relativo problema di duplicazione del giudizio posto dall'art.649 c.p.p.) si verifica solo quando, per il medesimo fatto, l'azione penale sia stata effettivamente esercitata in distinti procedimenti determinando sentenze confliggenti. Nell'archiviazione il pubblico ministero non esercita l'azione e il decreto legittima l'inazione, perciò non sussiste il conflitto di giudicati invocato dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Secondo la Corte l'art.669 c.p.p. non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti idonei a determinare il conflitto di giudicati; la norma concerne la declaratoria di nullità quando esiste un contrasto di giudicati derivante dall'esercizio dell'azione penale in procedimenti distinti
La disposizione evocata dal ricorrente disciplina il divieto conseguente a giudicati contrastanti (ne bis in idem). La Corte ha ritenuto che non si possa applicare al decreto di archiviazione perché quest'ultimo non ha natura di sentenza passata in giudicato e non deriva dall'esercizio dell'azione penale
art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Ragioni di impugnazione dedotte dal ricorrente (violazione di norme processuali e vizio di motivazione). La Corte ha rigettato le censure, ritenendole infondate
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa, oggetto della condanna impugnata; citata per individuare il fatto per cui era stata emessa la sentenza n.370/2017
Norma sostanziale relativa al concorso di persone nel reato, richiamata nella sentenza impugnata; indicata per completezza del capo di imputazione
Cass. Sez. U., n.34655 del 28/06/2005 (Donati)
Giurisprudenza di riferimento richiamata dalla Corte: sul punto è consolidato che la preclusione dell'azione penale per duplice esercizio si verifica solo quando l'azione sia stata effettivamente esercitata in distinti procedimenti
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione alla condanna per responsabilità del ricorrente nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato, giustificando la misura della sanzione (Cassa delle ammende)
Massime di principio
- Il decreto di archiviazione non costituisce una sentenza e non può passare in giudicato: pertanto non determina di per sé un conflitto di giudicati idoneo a far operare il divieto previsto dall'art.649 c.p.p.
- La tutela contro il "ne bis in idem" si attiva quando l'azione penale è stata effettivamente esercitata in distinti procedimenti e si sono formati giudicati contrastanti; l'archiviazione, essendo un atto di inazione del pubblico ministero, non rientra in questa fattispecie
- Prima di dedurre la nullità di una sentenza per presunto contrasto di giudicati occorre verificare la natura formale e l'efficacia dei provvedimenti anteriori: solo le decisioni di merito con efficacia di giudicato possono precludere o far nascere un conflitto di giudicati
- In ricorsi che invocano la normativa comunitaria o il principio di certezza del diritto occorre dimostrare che sia esistito un provvedimento precedente dotato di forza di cosa giudicata; altrimenti la doglianza risulta infondata
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne per le spese processuali e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione
- In situazioni analoghe verificare sempre: (a) se il precedente provvedimento era un'archiviazione o una sentenza definitiva; (b) se l'azione penale era stata esercitata in più procedimenti; (c) l'eventuale esistenza di un giudicato di condanna o di proscioglimento passato in giudicato
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