Cassazione Civile, Ordinanza n. 21330/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso il 5 febbraio 2010, rispetto al quale una società riparatrice aveva azionato un credito risarcitorio ceduto pro solvendo dalla danneggiata nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile. Nel giudizio di primo grado era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese ritenuta sfavorevole dall'originaria attrice, che aveva quindi proposto appello limitatamente al capo sulle spese, assumendo che il giudice di pace avesse erroneamente omesso di porle a carico dell'assicuratrice secondo il principio di causalità e di soccombenza. Il Tribunale ha rigettato l'appello ritenendo non provata né specificamente dedotta la soccombenza virtuale dell'assicuratrice e, quindi, l'insussistenza di elementi per affermare che essa avesse causato la lite. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 111, comma 6, Cost./c.p.c. (come indicati nel ricorso), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la decisione di primo grado come compensazione delle spese e che, invece, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese in relazione al comportamento causativo della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse colpito la ratio decidendi del Tribunale, il quale aveva fondato il rigetto dell'appello sulla aspecificità del motivo, rilevando che non erano stati allegati e provati elementi idonei a dimostrare la soccombenza virtuale dell'assicuratrice né che quest'ultima avesse dato causa alla lite. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e ha osservato che tale limite non risultava violato nel caso concreto. Non è stata disposta condanna alle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La regola della soccombenza è richiamata come parametro della censura, ma la Corte rileva che nel caso concreto non risulta violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
La compensazione delle spese è ritenuta espressione di potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge, non sindacabile in cassazione se non per violazione del principio che impedisce di addebitare le spese alla parte totalmente vittoriosa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La norma è evocata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa un vizio motivazionale decisivo perché il Tribunale ha espresso una ratio chiara sull'aspecificità dell'appello.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso vizio di motivazione, ma non ritenuto violato dalla Corte.
Indica il rito camerale non partecipato seguito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di definizione negativa del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la regolazione delle spese, il ricorrente deve censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione della propria tesi sulla causalità della lite non è sufficiente se il giudice di merito ha fondato il rigetto sull'aspecificità del motivo di appello.
- In tema di spese processuali, la scelta di compensare, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il sindacato di legittimità sulla regolamentazione delle spese è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese; non è consentita una rivalutazione dell'opportunità della compensazione.
- Quando il giudice di appello ritiene non specifico il motivo relativo alle spese, il ricorrente per cassazione deve trascrivere o comunque riportare in modo puntuale il contenuto dell'atto di appello per dimostrare l'erroneità di tale qualificazione.
- La declaratoria di inammissibilità o il rigetto integrale del ricorso comportano, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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