Cassazione Penale, Sentenza n. 13569/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione (emanato dal Tribunale di Firenze e confermato dalla Corte d'appello) relativo al capitale sociale e patrimonio aziendale di una società intestata a Maria Assunta e al fratello Antonio, a un appartamento, a un immobile destinato a discoteca e a un'autovettura. La confisca era motivata da una sproporzione tra redditi dichiarati e somme impiegate per gli acquisti (quantificata in € 912.930,65 sulla base di verifiche della polizia giudiziaria). I ricorrenti hanno proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011 in relazione al fatto che l'acquisto della vettura (2008) sarebbe successivo al periodo di pericolosità contestato (1994-1998); (2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con contestazione della quantificazione della sproporzione (i ricorrenti sostengono che sia intorno a € 100.000). Inoltre, per Antonio è rilevata la carenza di procura speciale al difensore.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Antonio è inammissibile per carenza di legittimazione/mandato (mancata procura speciale al difensore, ai sensi dell'orientamento richiamato su art.100 c.p.p.). Il ricorso di Maria Assunta è stato esaminato nel merito nei limiti consentiti: la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che mira a sindacare la motivazione di merito (art.606 lett. e) c.p.p.) per carenza di potere di revisione sui giudizi di fatto e di merito nelle misure di prevenzione; quanto al motivo relativo all'acquisto del 2008, la Corte ha ritenuto il motivo generico e inidoneo a superare il consolidato principio secondo cui, in caso di pericolosità qualificata, è possibile confiscare beni acquistati anche dopo il periodo di appartenenza all'associazione mafiosa se è dimostrato (con pluralità di indici fattuali) il reimpiego dei frutti illeciti, la persistenza delle somme e l'assenza di redditi leciti in grado di giustificare gli acquisti. Sono state quindi confermate le conclusioni del giudice di merito; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Testo Unico Antimafia), art.10 comma 3
Il ricorso per cassazione avverso misure di prevenzione è ammesso nei termini previsti dall'art.10 comma 3; il sindacato della Cassazione è quindi limitato a questioni di diritto.
Codice di procedura penale, art.606 lett. b)
Richiamato in relazione alle censure che i ricorrenti hanno dedotto; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui motivi che attengono al merito.
Codice di procedura penale, art.606 lett. e)
Il motivo basato su contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è di regola inammissibile in cassazione per misure di prevenzione, salvo che non si configuri una totale assenza di motivazione.
Codice di procedura penale, art.100
I soggetti con interesse meramente civilistico nel processo penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata e soggetti similari, come il terzo interessato nelle misure di prevenzione) devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la mancanza di tale procura determina inammissibilità/irregolarità della partecipazione.
Legge 27/12/1956 n.1423 art.4 (richiamata) e Legge 31/05/1965 n.575 art.3 ter
Richiamate per delimitare il regime di impugnabilità nelle misure di prevenzione: la cassazione è ammessa solo per violazione di legge e il sindacato sulla motivazione è limitato.
Norme disciplinanti i criteri di applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il richiamo a tali norme da parte della difesa fosse generico e non idoneo a contrastare la valutazione di reimpiego dei proventi illeciti accertata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art.611
Richiamato quale norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso (il procedimento è stato trattato ex art.611 c.p.p.).
Codice di procedura penale, art.616
Articolo richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le relative conseguenze procedural-economiche (spese e sanzione alla cassa delle ammende).
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è ristretto: la censura deve riguardare violazioni di legge o l'assenza totale o apparente di motivazione; non è ammesso un normale riesame del merito o della valutazione dei fatti.
- La confisca di prevenzione può colpire beni acquistati in epoca successiva al periodo di pericolosità se emerge, con una pluralità di indici fattuali, il reimpiego dei proventi illeciti, la persistenza delle somme illecite e l'assenza di redditi leciti sufficienti a giustificare gli acquisti.
- I soggetti che partecipano al procedimento esclusivamente con interessi civilistici (es. terzi interessati alle misure patrimoniali) devono munire il difensore di procura speciale ai sensi dell'art.100 c.p.p.; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità o la nullità degli atti processuali compiuti dal difensore.
- Le deduzioni difensive basate su mere affermazioni non riscontrate da documentazione probatoria sono deboli davanti all'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria e valutato dal giudice di merito; in appello e in cassazione occorre proporre censure giuridiche specifiche e documentate.
- Quando si contesta la discrezionalità valutativa del giudice di merito (es. quantificazione della sproporzione), in Cassazione è necessario inquadrare la censura come violazione di legge o di ragioni di motivazione sussistenti, altrimenti il motivo è dichiarato inammissibile per incompetenza della corte di legittimità a riesaminare il merito.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se ravvisati profili di colpa, al pagamento di somme alla cassa delle ammende; pertanto le impugnazioni devono essere istruite e fondate per evitare sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →