Cassazione Penale, Ordinanza n. 17891/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero i presupposti per ritenere assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due e riguardavano: 1) il trattamento sanzionatorio; 2) il rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi erano generici e meramente riproduttivi di censure già formulate, e che la Corte territoriale li aveva già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa ritenersi che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al diniego della sostituzione della pena devono essere sorrette da un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata; in mancanza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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