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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13012/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA in relazione a più annualità, fondati sul recupero di costi per carburanti e lubrificanti ritenuti non inerenti, sulla contestazione di sottofatturazione con conseguente maggiori ricavi e sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In appello la CTR dell’Umbria aveva rigettato l’appello principale dell’Agenzia e quello incidentale della società, ritenendo: da un lato, ammissibile per rimessione in termini il ricorso di primo grado tardivamente notificato per una delle annualità, sulla base della complessa sovrapposizione di procedimenti di adesione e conciliazione e dell’affidamento in una soluzione extragiudiziale; dall’altro, non provata la consapevolezza delle società circa la frode IVA, affermando che non bastasse una mera possibilità astratta di conoscenza, ma fosse necessaria una piena consapevolezza, non dimostrata dall’Ufficio. L’Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. per l’erronea rimessione in termini, e violazione delle norme IVA e dei criteri sull’onere della prova per avere la CTR preteso la prova della piena consapevolezza della frode invece della sola dimostrazione, anche indiziaria, che la contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto illegittima la rimessione in termini concessa dalla CTR, perché le circostanze valorizzate non presentavano il carattere di assolutezza e di estraneità alla volontà richiesto dall’art. 153, comma 2, c.p.c., sicché il giudice del rinvio dovrà valutare l’inammissibilità del ricorso originario tardivo con conseguente definitività dell’accertamento per quell’annualità e regolare anche le spese. Quanto al profilo IVA, la Corte ha cassato la motivazione della CTR perché ha applicato un criterio probatorio non corretto: l’Amministrazione non deve provare la piena e diretta conoscenza della frode, ma solo elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale; resta poi a carico del contribuente la prova contraria della propria buona fede diligente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è consentita solo se la decadenza deriva da una causa non imputabile alla parte, ossia da un fattore estraneo alla sua volontà, assoluto e causalmente determinante rispetto alla decadenza stessa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla detraibilità dell’IVA in presenza di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo alla rettifica e al recupero dell’imposta sul valore aggiunto.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell’onere probatorio: l’Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi della frode e la consapevolezza del cessionario/destinatario, mentre il contribuente deve provare la propria buona fede e diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato insieme alle presunzioni semplici per fondare la prova, anche indiziaria, della consapevolezza della frode.

  • art. 2729 c.c.

    Consente la prova presuntiva della partecipazione consapevole a operazioni soggettivamente inesistenti, purché basata su elementi oggettivi e specifici.

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede la prova rigorosa di una causa non imputabile, non essendo sufficiente una situazione di mera difficoltà, di affidamento generico o di complessità della vicenda processuale.
  • Ai fini della detrazione IVA in caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, l’Amministrazione deve provare anche solo indiziariamente che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione, sulla base di elementi oggettivi e specifici.
  • Non è necessario che l’Ufficio dimostri la piena consapevolezza psicologica della frode in capo al contribuente; è sufficiente la dimostrazione di indizi tali da porre sull’avviso un operatore diligente e mediamente esperto.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l’assenza di un vantaggio economico nella rivendita, non sono di per sé decisive per escludere la partecipazione consapevole alla frode.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, una volta fornita dall’Amministrazione la prova degli indizi di frode e della conoscibilità della stessa, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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