Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2026 del 06/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2026, aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per un reato consumato il 28 dicembre 2024. La difesa aveva chiesto in appello l’applicazione di una pena sostitutiva; la Corte territoriale aveva giudicato la richiesta tardiva, perché non proposta in primo grado, e comunque inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: (1) violazione dell’art. 545-bis c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse nulla per mancata apertura d’ufficio del subprocedimento sulle pene sostitutive e per mancato avviso alle parti; che la richiesta potesse essere proposta per la prima volta in appello, non essendo applicabile la disciplina transitoria; e che la procura speciale fosse necessaria per esprimere il consenso alla sostituzione, non per formulare la richiesta; (2) violazione dell’art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla pena, lamentando che la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, applicata alla pena di cinque mesi e venti giorni, avrebbe dovuto condurre a tre mesi e ventitré giorni, anziché ai quattro mesi irrogati.
La decisione
La Sesta sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., per dirimere il contrasto sulla proponibilità per la prima volta in appello della richiesta di pene sostitutive quando i relativi presupposti erano già presenti in primo grado. La questione della tardività della richiesta, decisiva per il ricorso, non è stata risolta. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla nullità derivante dal mancato avviso alle parti: alla data della decisione di primo grado (17 ottobre 2025) era già in vigore il d.lgs. n. 31 del 2024, che aveva eliminato quell’obbligo. Ha inoltre affermato che la richiesta di sostituzione può essere formulata dal difensore munito del solo mandato difensivo, mentre per esprimere il consenso alla sostituzione, quando necessario, occorre una procura speciale che manifesti specificamente tale volontà. Non ha definito l’effetto concreto di tale principio sulla decisione impugnata, perché dipende dalla soluzione della questione rimessa. La censura sul trattamento sanzionatorio non è stata decisa. Nessun esito definitivo sul ricorso o sulla pena è stato pronunciato.
Norme richiamate
Ai sensi del novellato art. 545-bis cod. proc. pen., pur eliminato l’obbligo di dare avviso alle parti, rimane salva la possibilità per l’imputato di manifestare il consenso dopo la lettura del dispositivo, tenuto conto che, anche nel nuovo regime, quando il giudice non decide immediatamente, “può” comunque aprire una fase interlocutoria tra le parti, dove potrà essere «acquisito, ove necessario, il consenso dell’imputato», e, ove ne ricorrano le condizioni, potrà procedere all’integrazione del dispositivo dopo avere disposto la sostituzione “concordata”.
Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024 non sussiste l’obbligo di avvisare le parti dopo la lettura del dispositivo; resta possibile proseguire l’interlocuzione e acquisire, se necessario, il consenso dell’imputato. La richiesta di sostituzione può essere presentata dal difensore con il mandato difensivo, mentre il consenso, quale atto personalissimo, richiede procura speciale se non espresso personalmente.
Invero, la Corte di appello, nel caso in cui riduca al di sotto del limite di legge ostativo la pena inflitta in primo grado, può pronunciarsi, anche d'ufficio, sull'applicazione della pena sostitutiva, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, dovendo invece darne conto in motivazione, se li valuta insussistenti.
Quando i presupposti per la sostituzione emergono soltanto all’esito del giudizio d’appello, la disciplina dell’art. 598-bis, comma 4-ter, consente di affrontare la sostituzione in quel grado; la Corte d’appello può anche attivarsi d’ufficio se la pena viene ridotta entro il limite previsto, motivando in caso di valutazione negativa.
Visto l’art. 618 cod. proc. pen., si rimette pertanto il ricorso alle Sezioni Unite essendo necessario per la decisione dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla seguente questione «se, ai fini dell’ammissibilità della richiesta in appello di applicare le pene sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen. - ove le condizioni per la sostituzione siano presenti fin dal primo grado di giudizio e non siano sopravvenute all’esito del giudizio di appello – sia necessario formulare la richiesta in primo grado o se, invece, la richiesta possa essere formulata per la prima volta in grado di appello».
La disposizione processuale consente la rimessione alle Sezioni Unite quando la decisione richiede di risolvere un contrasto giurisprudenziale rilevante; qui la rimessione riguarda il momento entro il quale deve essere proposta la richiesta di pena sostitutiva.
La norma è richiamata quale parametro della censura sul trattamento sanzionatorio, ma la sezione rimettente non decide tale motivo né ne enuncia un’interpretazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell’art. 545-bis c.p.p. introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, il giudice non è tenuto a dare alle parti un avviso dopo la lettura del dispositivo per l’eventuale applicazione delle pene sostitutive; la mancata comunicazione, di per sé, non determina nullità.
- Il difensore munito del mandato difensivo può formulare la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva senza procura speciale. Quando è necessario il consenso dell’imputato, questo può essere prestato personalmente oppure dal difensore munito di procura speciale che esprima specificamente il potere di manifestare tale consenso.
- La decisione non risolve se, quando i presupposti della sostituzione sussistono già in primo grado, la richiesta possa essere proposta per la prima volta in appello: la questione è rimessa alle Sezioni Unite. La rimessione non costituisce quindi un principio definitivo sulla tempestività della richiesta.
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