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Sentenza

Sentenza del 01/12/2023 n. 33535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia deduce che negli anni d'imposta il contribuente A.A. ha prestato la propria attività esclusivamente a favore della KPMG S.p.A., avvalendosi della struttura organizzativa e gestionale della società e percependo da essa quasi la totalità dei compensi dichiarati. Per l'Agenzia ciò configurerebbe il requisito dell'"autonoma organizzazione" a carico del professionista, imponendolo ai fini IRAP ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997. L'Amministrazione sostiene inoltre che il contribuente esercitasse poteri gestionali e direzionali nella società e sostiene un possibile salto d'imposta dato che KPMG S.p.A. non sarebbe assoggettabile all'IRAP per l'esclusione dalla base imponibile di taluni costi (es. costo del personale). L'Agenzia invoca anche questioni relative all'onere della prova (art. 2697 c.c.) e alla censura in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo infondato e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui il professionista che presta l'attività esclusivamente in favore di una società di consulenza e si avvale della sua organizzazione non è soggetto all'IRAP: l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP è quella della società, non del singolo socio-professionista. Imputare al professionista l'organizzazione della società lo ridurrebbe ad una mera interposizione fittizia, contraddicendo la natura giuridica e autonoma capacità operativa dell'ente societario. Ha inoltre precisato che la deducibilità di taluni costi dalla base imponibile della società non esenta la società dall'imposizione né consente di trasferire l'organizzazione al socio. Neppure rileva che il contribuente detenesse poteri di direzione/ coordinamento: l'organizzazione aziendale resta imputabile alla società. Il ricorso è quindi rigettato; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 7.000 per onorari e Euro 200 per esborsi, oltre oneri di legge). La Corte ha altresì dichiarato l'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1

    La Corte interpreta il requisito dell'"autonoma organizzazione" come riferibile, nelle fattispecie in cui il professionista opera esclusivamente mediante la struttura di una società, alla società stessa e non al singolo professionista; pertanto l'IRAP è dovuta dall'ente che esercita l'attività organizzata.

  • art. 2697 c.c.

    Riferimento all'onere della prova: la censura dell'Agenzia non è stata ritenuta idonea a dimostrare che l'organizzazione fosse imputabile al professionista; il principio dell'onere probatorio non modifica l'individuazione del soggetto cui imputare l'organizzazione quando questa è effettivamente aziendale e societaria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento processuale della doglianza in Cassazione (violazione e falsa applicazione di norme): la Corte ha ritenuto infondata la motivazione del ricorso relativa a presunta errata applicazione normativa.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Se un professionista opera esclusivamente mediante una società e si avvale della sua struttura organizzativa, l'"autonoma organizzazione" ai fini IRAP si imputa alla società e non al professionista.
  • La mera partecipazione societaria o il conferimento di poteri di direzione/coordination al socio-professionista non è di per sé sufficiente a far sorgere l'autonoma organizzazione in capo al singolo; va valutata la titolarità effettiva dell'organizzazione aziendale.
  • Non è corretto ritenere automaticamente interposta o fittizia una società solo perché i servizi vengono erogati attraverso di essa: la qualità di ente giuridico dotato di autonomia decisionale ed operativa deve essere rispettata.
  • La deducibilità di costi dalla base imponibile di una società non implica l'assenza di imposizione né autorizza a trasferire l'imponibilità dal soggetto societario al socio.
  • In contestazioni IRAP il Ministero/Amministrazione deve dimostrare, oltre alla circostanza dei rapporti economici, che l'organizzazione rientri effettivamente nella sfera del soggetto individuale e non appartenga alla società.

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