Cassazione Civile, Ordinanza n. 09258/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente del comparto scuola impugnava in sede giudiziale una sanzione disciplinare conservativa irrogatagli dall'amministrazione datrice di lavoro, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sedici giorni. Il Tribunale aveva respinto il ricorso e la Corte d'appello di Torino aveva confermato il rigetto, ritenendo legittima la sanzione: la competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari era corretta; era inconferente il richiamo alla disciplina del whistleblowing, perché la sanzione non era stata adottata in ragione di una segnalazione di illeciti; non vi erano violazioni delle regole su astensione del responsabile del procedimento né della specificità e immediatezza della contestazione, effettuata per relationem a una precedente sentenza penale/disciplinare passata in giudicato; la sanzione era stata irrogata nel rispetto del contraddittorio e per condotte ritenute mobbizzanti nei confronti di un collaboratore scolastico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale e tempestiva rinuncia al ricorso, depositata e notificata il 7 febbraio 2023, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. Ha precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia rituale e tempestivamente depositata e notificata determina l'estinzione del processo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
rilevando non sussistenti i presupposti per la motivazione contestuale ex art. 380 bis1, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte ha dato atto della mancata necessità di motivazione contestuale, senza che ciò incidesse sull'esito di estinzione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se tempestivamente depositata e notificata, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge quando il processo si estingue, poiché la relativa previsione presuppone una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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