Cassazione Penale, Sentenza n. 48694/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; successivamente depositati motivi aggiunti chiedendo l'annullamento senza rinvio in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 2 del 2023 che ha inciso sulla legittimità della prescrizione imposta con l'avviso orale
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato. Ha ritenuto che il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — che consentiva al Questore, con l'avviso orale, di vietare il possesso o l'uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente (comprensivi dei telefoni cellulari) — sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Ne consegue che la prescrizione contestata non poteva più essere contenuta nel provvedimento del Questore e la sua violazione non integra più il reato previsto dall'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; pertanto la condanna dell'imputato è stata annullata senza rinvio
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 2
art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'art. 76, comma 2 configurava reato per la violazione di prescrizioni imposte con provvedimenti previsti dalla normativa antimafia; la Corte ha ritenuto che, poiché la prescrizione relativa ai telefoni cellulari non può più essere imposta, la violazione non integra più la fattispecie penale
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3, comma 4
comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La disposizione consentiva l'imposizione, con l'avviso orale, del divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui includeva i telefoni cellulari, eliminando così la base normativa della prescrizione contestata
Corte costituzionale, decisione
Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2
Pronuncia che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parte della norma che includeva i telefoni cellulari fra gli apparati soggetti al divieto imposto con l'avviso orale, determinando l'impossibilità di considerare la loro detenzione quale violazione punibile ai sensi dell'art. 76, comma 2
Richiamato dal ricorrente come possibile motivo di vizio di motivazione per mancata applicazione (circostanza dedotta), ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla base dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma amministrativa: la questione di 131-bis non è stata determinante per l'annullamento
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte di norma che costituisce elemento essenziale della fattispecie penale, le condanne basate su quella parte devono essere annullate perché il fatto non è più previsto come reato
- Quando la prescrizione contestata deriva da un provvedimento amministrativo (es. avviso orale del Questore) e la norma che legittima tale prescrizione è stata dichiarata illegittima, la violazione della prescrizione non può costituire reato
- La scoperta di una illegittimità costituzionale sopravvenuta può giustificare l'annullamento senza rinvio delle sentenze penali, qualora la rimozione della norma elimini l'elemento normativo della fattispecie
- In casi simili verificare sempre se il comportamento possa essere ricondotto ad altra fattispecie penale ancora vigente; se non è così, prevale la regola di non punibilità per mancanza di previsione di legge
- I ricorsi che invocano norme attenuanti o questioni di applicazione (es. art. 131-bis) possono risultare irrilevanti se la decisione è risolta sul piano della illegittimità costituzionale della norma che sosteneva la fattispecie
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