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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48694/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; successivamente depositati motivi aggiunti chiedendo l'annullamento senza rinvio in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 2 del 2023 che ha inciso sulla legittimità della prescrizione imposta con l'avviso orale

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato. Ha ritenuto che il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — che consentiva al Questore, con l'avviso orale, di vietare il possesso o l'uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente (comprensivi dei telefoni cellulari) — sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui include i telefoni cellulari (Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2). Ne consegue che la prescrizione contestata non poteva più essere contenuta nel provvedimento del Questore e la sua violazione non integra più il reato previsto dall'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; pertanto la condanna dell'imputato è stata annullata senza rinvio

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 76, comma 2

    art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    L'art. 76, comma 2 configurava reato per la violazione di prescrizioni imposte con provvedimenti previsti dalla normativa antimafia; la Corte ha ritenuto che, poiché la prescrizione relativa ai telefoni cellulari non può più essere imposta, la violazione non integra più la fattispecie penale

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3, comma 4

    comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La disposizione consentiva l'imposizione, con l'avviso orale, del divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui includeva i telefoni cellulari, eliminando così la base normativa della prescrizione contestata

  • Corte costituzionale, decisione

    Corte cost. 12 gennaio 2023, n. 2

    Pronuncia che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parte della norma che includeva i telefoni cellulari fra gli apparati soggetti al divieto imposto con l'avviso orale, determinando l'impossibilità di considerare la loro detenzione quale violazione punibile ai sensi dell'art. 76, comma 2

  • codice penale, art. 131-bis

    Richiamato dal ricorrente come possibile motivo di vizio di motivazione per mancata applicazione (circostanza dedotta), ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla base dell'illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma amministrativa: la questione di 131-bis non è stata determinante per l'annullamento

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte di norma che costituisce elemento essenziale della fattispecie penale, le condanne basate su quella parte devono essere annullate perché il fatto non è più previsto come reato
  • Quando la prescrizione contestata deriva da un provvedimento amministrativo (es. avviso orale del Questore) e la norma che legittima tale prescrizione è stata dichiarata illegittima, la violazione della prescrizione non può costituire reato
  • La scoperta di una illegittimità costituzionale sopravvenuta può giustificare l'annullamento senza rinvio delle sentenze penali, qualora la rimozione della norma elimini l'elemento normativo della fattispecie
  • In casi simili verificare sempre se il comportamento possa essere ricondotto ad altra fattispecie penale ancora vigente; se non è così, prevale la regola di non punibilità per mancanza di previsione di legge
  • I ricorsi che invocano norme attenuanti o questioni di applicazione (es. art. 131-bis) possono risultare irrilevanti se la decisione è risolta sul piano della illegittimità costituzionale della norma che sosteneva la fattispecie

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