Cassazione Penale, Ordinanza n. 32561/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente e violazione della misura di prevenzione, con applicazione della recidiva. In appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; il giudice aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riqualificando la condotta relativa agli stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminando la pena secondo l'accordo. Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di appello. La Corte ha rilevato che l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., recante un trattamento sanzionatorio derivante dall'accordo tra le parti, e che il ricorso non deduceva l'illegalità della pena, ma soltanto una generica carenza motivazionale. Le attenuanti generiche, inoltre, non erano comprese nell'accordo ratificato dal giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e lo ha trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'inammissibilità è stata fondata sulla natura concordata del trattamento sanzionatorio ex art. 599-bis c.p.p. e sull'assenza di una deduzione relativa all'illegalità della pena, non essendo sufficiente la generica censura motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, che non erano state incluse nell'accordo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza pronunciata a seguito di concordato sui motivi d'appello comporta un trattamento sanzionatorio fondato sull'accordo tra le parti; contro di essa non è ammissibile una censura generica sulla motivazione relativa a profili non compresi nell'accordo, salvo la deduzione dell'illegalità della pena.
Consente la trattazione de plano del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È stata richiamata quale disposizione di riqualificazione della condotta in materia di stupefacenti operata dal giudice d'appello.
In caso di inammissibilità, fonda la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. che si limiti a lamentare genericamente un difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato, senza dedurre l'illegalità della pena.
- Nel giudizio definito mediante concordato sui motivi d'appello, la censura relativa a una circostanza non compresa nell'accordo tra le parti non consente di rimettere in discussione il trattamento sanzionatorio concordato, se non viene prospettata una specifica illegalità della pena.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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