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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36184/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bianchi è stato condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. per aver attestato falsamente, con dichiarazione sostituiva inviata al Dipartimento risorse umane di Roma Capitale, di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza. In cassazione ha dedotto: 1) che la falsa dichiarazione fosse "innocua" perché il titolo di studio non costituiva requisito per l'incarico; 2) mancava il dolo poiché era convinto che la circostanza fosse irrilevante ai fini dell'assunzione; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dichiarazione non fosse innocua: il possesso della laurea aveva rilevanza nella valutazione comparativa dei candidati e nella determinazione della retribuzione, sicché la falsa attestazione era idonea a trarre in inganno l'ente. Ha affermato la sussistenza del dolo generico previsto dall'art. 483 cod. pen. e ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base di congruo riferimento agli elementi decisivi. Per effetto dell'inammissibilità ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Il reato è configurato per l'attestazione mendace in atti destinati a pubblica fede; la Corte ha ritenuto sussistere il reato quando la dichiarazione è idonea ad ingannare la pubblica fede e a influire su atti amministrativi (es. attribuzione dell'incarico e determinazione della retribuzione).

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamato in relazione al dolo: il dolo richiesto per l'art. 483 è generico e consiste nella volontà cosciente di compiere l'atto e nella consapevolezza di dichiarare il falso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretto il rigetto delle attenuanti da parte del giudice di merito quando questi fornisce un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, della condanna alle spese processuali e all'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Una falsa dichiarazione contenuta in una dichiarazione sostitutiva è penalmente rilevante se è idonea ad ingannare la pubblica fede o a influire su una decisione amministrativa (es. conferimento d'incarico, valutazione comparativa, determinazione della retribuzione).
  • Il concetto di "falso innocuo" è interpretabile in modo restrittivo: l'innocuità si valuta in base all'idoneità intrinseca dell'atto a ingannare, non solo in base all'effettivo uso che se ne è fatto.
  • Per l'art. 483 cod. pen. è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di attestare qualcosa di non vero e la volontà di compiere l'atto sono elementi idonei a integrare il reato anche se l'agente ritiene la falsa circostanza irrilevante.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione ampia: il giudice di merito è tenuto a fornire un congruo riferimento agli elementi decisivi che giustificano il rigetto.
  • In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile possono essere applicate spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò rende importante valutare preventivamente l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi prima di proporre il ricorso.

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