Cassazione Penale, Ordinanza n. 23657/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la sentenza di condanna confermata in appello per il reato contestato, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, relativa a una fattispecie di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito e, quindi, non erano consentite in sede di legittimità; ha inoltre ricordato che la valutazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo se illogica o incongrua, evenienza non ravvisata nel caso di specie.
Norme richiamate
Richiamato quale base della continuazione tra i fatti contestati.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice applicata in sede di riqualificazione dell'originaria imputazione; il fatto è stato mantenuto nell'alveo della lieve entità in materia di stupefacenti.
La Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione, nel caso concreto, il diniego della causa di non punibilità già vagliato dai giudici di merito.
La Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza specifico confronto critico, questioni di fatto o di diritto già compiutamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La valutazione sulla responsabilità, quando sorretta da motivazione congrua nei gradi di merito, non può essere trasformata in un nuovo giudizio di merito in cassazione.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o incongruità della motivazione; in assenza di tali vizi, la censura è inammissibile.
- Il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato solo per vizi motivazionali evidenti o per violazione di legge.
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