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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03248/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di alcune attrezzature da spiaggia, poi integrato con ulteriori opere in variante. L'appaltatrice ha chiesto in giudizio il pagamento del corrispettivo residuo, degli oneri di sicurezza e del risarcimento dei danni per il protrarsi dei lavori oltre i termini contrattuali, asseritamente causato dal difetto di cooperazione della committente. Il tribunale ha riconosciuto solo una parte del credito; la corte d'appello, in riforma parziale, ha riconosciuto anche interessi moratori e ulteriori importi per opere in variante, revisione prezzi e danni da ritardo. La committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha censurato la ritenuta irrilevanza confessorio-abdicativa della sottoscrizione dell'appaltatrice dei certificati di regolare esecuzione, sostenendo che tale sottoscrizione implicasse accettazione dei risultati della verifica e rinuncia a pretese ulteriori; 2) ha contestato il riconoscimento del compenso per le opere in variante, deducendo violazione del principio di non contestazione e sostenendo che l'appaltatrice dovesse provare il maggior costo delle opere effettivamente eseguite; 3) ha censurato il riconoscimento dei danni da ritardo, sostenendo che la corte d'appello avesse attribuito rilievo decisivo alla mancata contestazione specifica di una quantificazione sfornita di adeguata allegazione e prova, in violazione dell'onere probatorio e del principio di vicinanza della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. Ha affermato che la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione non vale di per sé come rinuncia ai diritti dell'appaltatore né come confessione dell'assenza di ulteriori crediti, salvo che il documento contenga anche una specifica dichiarazione di volontà abdicativa fatta propria con la sottoscrizione, circostanza non presente nel caso concreto. Quanto alle opere in variante, la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da una valutazione del compendio probatorio non censurabile in sede di legittimità e che il riferimento alla mancata contestazione avesse un ruolo solo aggiuntivo e limitato alla quantificazione. Diversamente, sul capo relativo ai danni da ritardo, la Corte ha ritenuto che la quantificazione fosse sostenuta solo da un ragionamento presuntivo insufficiente e che il richiamo alla mancata contestazione specifica avesse finito per operare come indebita relevatio ab onere probandi su fatti e circostanze non vicini alla parte onerata della contestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    la sottoscrizione del documento fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni, ma non implica automaticamente rinuncia ai diritti o confessione di fatti diversi da quelli documentati, se manca una specifica volontà abdicativa.

  • art. 2735 c.c.

    la confessione richiede un'effettiva dichiarazione confessoria; la sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, in assenza di espressa attestazione di volontà, non integra confessione del non dovuto.

  • art. 1665 c.c.

    viene richiamato per la distinzione tra verifica dell'opera e accettazione; tale distinzione non incide però sul punto decisivo nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione è rilevante nel processo civile, ma non può essere usato in modo da sostituire del tutto l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi della pretesa, specie quando la quantificazione è priva di adeguato supporto fattuale.

  • art. 167 c.p.c.

    la mancata contestazione specifica può avere effetti sul thema probandum nei limiti in cui la parte attrice abbia adeguatamente allegato i fatti posti a base della domanda; non può operare come surrogato della prova dei fatti costitutivi non allegati.

  • art. 116 c.p.c.

    il prudente apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è sorretta da una valutazione probatoria non illogica.

  • art. 1661 c.c.

    il compenso per le varianti presuppone l'esecuzione di opere ordinate o autorizzate secondo contratto e va provato nel suo fondamento fattuale e nella sua quantificazione.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa non può essere eluso mediante la sola mancata contestazione della controparte, specie quando la quantificazione riguarda elementi non vicini alla parte gravata della contestazione.

  • art. 4 d.lgs. 231/2002

    viene menzionato per gli interessi moratori riconosciuti in appello sul corrispettivo dovuto.

  • l. 69/2009

    la Corte chiarisce che la modifica dell'art. 115 c.p.c. non ha introdotto ex novo il principio di non contestazione, già presente nel sistema per i diritti disponibili.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare che, anche nelle memorie istruttorie, l'appaltatrice non avrebbe integrato adeguatamente l'allegazione dei fatti a supporto della quantificazione del danno.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori non comporta, di regola, rinuncia dell'appaltatore ai propri crediti né confessione del non dovuto, salvo che il documento contenga una distinta e chiara dichiarazione di volontà abdicativa o ricognitiva.
  • Nel processo civile il principio di non contestazione non può sostituire l'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa: esso opera soltanto entro un quadro probatorio e fattuale già adeguatamente delineato dalla parte onerata.
  • Quando la domanda riguarda la quantificazione di un credito o di un danno, la mancata contestazione specifica non può trasformarsi in una generale esenzione dall'onere della prova, soprattutto se i fatti da provare non sono nella sfera di immediata vicinanza della controparte.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella di merito se la decisione impugnata è sorretta da un apprezzamento probatorio non manifestamente illogico; diverso è il caso in cui la quantificazione sia fondata solo su presunzioni deboli e su un uso improprio della non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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