Cassazione Penale, Ordinanza n. 17962/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione e euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputato deduceva: 1) violazione di legge in riferimento all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002; 2) vizio di motivazione nelle forme della motivazione apparente. Sosteneva, in sostanza, che non fosse stata provata la sua responsabilità penale, poiché non sarebbe stata comprovata la convivenza con la madre, presupposto ritenuto dai giudici di merito per l'affermazione di colpevolezza. La censura mirava dunque a una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non fossero deducibili in sede di legittimità perché diretti, in realtà, a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto e una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità non consente la rilettura del materiale probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa valutazione ritenuta più favorevole al ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato; la Corte non ne ha esaminato il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla ricostruzione fattuale
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per ribadire che, anche dopo la modifica del 2006, il sindacato della Cassazione sulla motivazione non consente una rilettura autonoma delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti
indicata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sul divieto per la Cassazione di rivalutare il merito
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata a sostegno della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato anche in forma sintetica quale norma incriminatrice oggetto delle doglianze
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto quando la censura si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa e più favorevole al ricorrente, senza un effettivo confronto con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non ha trasformato la Corte di cassazione in un terzo giudice del fatto: resta preclusa la sostituzione della valutazione di merito con una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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