Cassazione Penale, Ordinanza n. 13209/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di 24,53 grammi lordi di hashish, qualificata come detenzione a fini di spaccio ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto travisamento della prova, vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la riqualificazione della condotta in illecito amministrativo. In particolare ha contestato: la presunta contraddizione tra motivazione e atti di indagine quanto al suo atteggiamento collaborativo, alla quantità di sostanza e al momento in cui avrebbe cercato di disfarsene; la deduzione della finalità di spaccio dal tentativo di cedere la sostanza a un passante, senza considerare asserite difformità tra annotazione di polizia giudiziaria e verbale di perquisizione; la ricostruzione secondo cui la sostanza sarebbe stata trovata in più involucri, poiché dagli atti richiamati risultava un unico involucro nel marsupio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza mirasse a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità, e che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione coerente e sufficiente. Ha inoltre rilevato che il quadro probatorio non era contrastato da allegazioni contrarie attendibili idonee a scardinarne la tenuta. La Corte ha confermato che la finalità di cessione era stata desunta non solo dal tentativo di disfarsi della sostanza, ma anche da ulteriori elementi fattuali: gli appostamenti della polizia giudiziaria in una nota zona di spaccio, il comportamento sospetto e prolungato dell'imputato, il quantitativo di hashish idoneo a ricavarne 252 dosi medie singole e la mancata attestazione certa della tossicodipendenza in data prossima al fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, nella quale la Corte ha confermato la rilevanza penale della condotta sulla base degli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.
richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte non ha accolto la censura perché ha ritenuto il quadro probatorio adeguatamente motivato e non scalfito da allegazioni contrarie attendibili.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
richiamata per il principio secondo cui l'onere della somma alla Cassa delle ammende non consegue automaticamente all'inammissibilità, ma solo se il ricorrente non sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
- La censura di travisamento della prova è inidonea quando si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove già compiuto in modo coerente e conforme nei gradi di merito, senza indicare elementi realmente decisivi e trascurati.
- La finalità di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indici fattuali convergenti, quali il comportamento dell'agente, il contesto di spaccio, la quantità complessiva della sostanza e la possibilità di ricavarne un numero significativo di dosi.
- La mera allegazione della condizione di tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a escludere la finalità di spaccio quando manchi un supporto documentale preciso e temporalmente riferibile al fatto di reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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