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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16440/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva definito il suo precedente ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Egli ha dedotto un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte avesse supposto erroneamente la sanatoria della nullità della notificazione dell'appello dell'Ufficio: in particolare, secondo il ricorrente, la sua costituzione nel giudizio di appello non avrebbe sanato il vizio perché egli sarebbe venuto a conoscenza del gravame erariale solo in udienza e l'atto di appello sarebbe stato notificato irregolarmente. La controversia originaria riguardava un avviso di accertamento che recuperava a tassazione maggiori redditi per l'anno 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La Corte, nel riesaminare il presunto errore, ha rilevato che il precedente provvedimento non conteneva un travisamento dei fatti, ma una valutazione giuridica sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione, alla luce della partecipazione del contribuente all'udienza senza eccezioni sul diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché il provvedimento impugnato si fondava su un apprezzamento giuridico della concreta vicenda processuale, e non su una falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti. In particolare, la partecipazione del contribuente all'udienza e la mancata tempestiva eccezione del vizio notificatorio escludevano il travisamento dedotto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le controparti sono rimaste intimate. È stata inoltre disposta l'attestazione per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio revocatorio esperibile avverso le decisioni della Corte di cassazione nei limiti dei vizi tipizzati, qui invocato ma ritenuto non praticabile perché la doglianza non era un errore di fatto.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale; non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato i fatti o applicato la norma.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la Corte ha ritenuto sanata l'eventuale nullità della notificazione dell'appello perché il destinatario aveva partecipato al giudizio senza eccepire il vizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto processuale risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non è configurabile quando il giudice abbia invece compiuto una valutazione giuridica o un apprezzamento delle risultanze processuali.
  • La partecipazione della parte al giudizio, senza tempestiva eccezione del vizio notificatorio e con svolgimento di difese di merito, può comportare la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.
  • Ai fini della revocazione, non basta prospettare un diverso modo di leggere gli atti o contestare la soluzione giuridica adottata nella precedente decisione: il vizio deve essere immediatamente percepibile, decisivo e non richiedere indagini ermeneutiche.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è statuizione sulle spese; resta fermo l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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