Cassazione Penale, Ordinanza n. 06356/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava la mancata derubricazione del fatto, contestato come tentata estorsione, nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta fosse riconducibile a un preteso diritto del ricorrente e non a una minaccia con finalità estorsive; la Corte di cassazione rileva però che tali doglianze erano già state formulate in appello e decise con motivazione congrua, e che il ricorso mirava soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse proponibile in sede di legittimità perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, non specifico e solo apparente, oltre che volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e della qualificazione giuridica del fatto. Ha confermato l'inquadramento della vicenda come tentata estorsione, escludendo la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle tre parti civili, liquidate in euro 4.000 complessivi oltre accessori.
Norme richiamate
La condotta, consistita in una minaccia realizzata con finalità estorsive, è stata ritenuta sussumibile nel tentativo di estorsione.
La fattispecie alternativa invocata dalla difesa, ossia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è stata esclusa perché mancava un effettivo diritto del ricorrente al risarcimento.
Richiamato quale reato di estorsione, nella forma tentata per effetto dell'art. 56 c.p.
Richiamato per la configurazione del tentativo di estorsione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della logica tenuta dell'apparato argomentativo, senza rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il controllo di legittimità è limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Quando la condotta integra una minaccia finalizzata a conseguire un'utilità indebita, la qualificazione corretta è quella dell'estorsione tentata; la diversa figura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone invece un diritto effettivamente azionabile.
- La mancanza di specificità del motivo, quando esso sia solo apparente e diretto a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori, determina l'inammissibilità del ricorso.
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