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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10394/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per il disastro colposo derivante dalla frana del tratto A16 (km 43+373 - 43+530). Denunciano contraddittorietà e travisamento della prova per aver disatteso le conclusioni della perizia nominata in appello (che, secondo i ricorrenti, avvalorava l'imprevedibilità dell'evento), lamentano vizio di motivazione per l'uso di elementi non specialistici o per sostituzione del giudice al perito (soprattutto in relazione alla teoria della liquefazione), omessa motivazione sulle censure sollevate in appello e contestano la configurabilità stessa del reato di disastro/frana colposa in assenza di adeguata dimostrazione delle dimensioni e dell'entità del fenomeno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto non manifestamente infondate le motivazioni della Corte d'appello, che aveva disposto una nuova perizia e si era confrontata con le risultanze tecniche (anche con le dichiarazioni orali del perito Cafiero). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel quadro del libero convincimento, può scegliere tra diverse tesi tecnico-scientifiche purché fornisca motivazione accurata e confuti specificamente le ragioni avverse; il sindacato della Cassazione si limita a verificare la razionalità e la correttezza metodologica dell'approccio, non a sostituirsi al giudizio tecnico. Ha confermato che il reato non è prescritto (rilevando il raddoppio del termine di prescrizione per il disastro colposo e la sospensione verificatasi in appello) e condiviso la valutazione che il dissesto fosse prevedibile e prevenibile alla luce di: (i) inadeguatezza strutturale del muro di sottoscarpa, (ii) processo di infiltrazione e presenza d'acqua nel rilevato (rischio di liquefazione), (iii) reiterate segnalazioni e avvallamenti documentati, (iv) obbligo di sorveglianza attiva richiamato dalla circolare ministeriale del 1967. Ha ritenuto corrette le valutazioni sulle posizioni di garanzia e sui doveri dei dirigenti di tronco e sulle omissioni colpevoli nella sorveglianza e manutenzione.

Norme richiamate

  • art. 449 cod. pen. (disastro colposo) in relazione a art. 434 e art. 426 c.p.

    Il delitto richiede prevedibilità ed evitabilità dell'evento: occorre valutare ex ante la idoneità del fatto a mettere in pericolo un numero indeterminato di persone; l'elemento soggettivo è di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia).

  • art. 157, co. 6, cod. pen. (prescrizione)

    Per il reato di disastro colposo il termine di prescrizione va raddoppiato; in caso di sospensioni e rinvii in appello il decorso va valutato per gli effetti sulla non prescrizione.

  • Circolare Ministero Lavori Pubblici 19 luglio 1967, n. 6736/61/A1 (art. 2)

    necessità di un controllo permanente sullo stato di consistenza e sulla statica delle opere d'arte e dei manufatti stradali

    Imporrebbe un obbligo di sorveglianza attiva e monitoraggio delle opere stradali, valore probatorio nel definire i doveri di diligenza e le attività di manutenzione richieste ai responsabili.

  • art. 1227 cod. civ. (concorso di colpa e riduzione del risarcimento)

    Eventuali circostanze come l'aumento del carico urbanistico possono incidere solo sulla quantificazione del risarcimento in termini di concorso di cause (riduzione proporzionale), non sull´esistenza del reato penale.

  • art. 6 CEDU (giusto processo) / principio processuale richiamato

    La Corte ricorda che la deduzione di violazioni costituzionali o CEDU non costituisce, di per sé, motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma può costituire oggetto di questione di legittimità costituzionale se proposta nelle forme corrette.

  • Giurisprudenza di riferimento: Cass. Sez. 4 n. 43786/2010 (Cozzini) e successive pronunce (es. Sez. 4 n. 58349/2018; Sez. 4 n. 35840/2021)

    Principio secondo cui la Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico ma valuta la razionalità, la correttezza metodologica e la completezza della motivazione con cui il giudice di merito utilizza le acquisizioni tecnico-scientifiche; il giudice di merito può scegliere tra tesi peritali diverse purché motivi adeguatamente il dissenso.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può scegliere tra perizie contrastanti: ciò è legittimo se la scelta viene spiegata con motivazione approfondita e confutazione delle tesi avverse; la Cassazione sindaca solo la razionalità e la correttezza metodologica della motivazione, non la correttezza tecnica delle tesi peritali.
  • Per il reato di frana/disastro colposo la prevedibilità va valutata ex ante rispetto alla idoneità dell'evento a mettere in pericolo la pubblica incolumità: non serve che fosse prevedibile esattamente l'entità del danno concreto verificatosi.
  • I dirigenti con posizioni di garanzia su tratte infrastrutturali hanno l'obbligo di sorveglianza attiva e manutenzione: ripetute segnalazioni, avvallamenti ricorrenti o evidenze fotografiche archiviate possono rendere l'evento prevedibile e integrare omissioni colpose.
  • L'introduzione in appello di una nuova teoria tecnica (es. liquefazione) richiede che il giudice la prenda in esame e, se la disconosce, motivi il rigetto sulla base di argomentazioni tecniche o metodologiche; ciò evitando che il giudice 'sostituisca' il perito con scelte basate su conoscenze personali non tecniche.
  • Questioni costituzionali o di CEDU non corretteamente proposte in cassazione non sono ammissibili come semplice motivo di annullamento; vanno esperite nelle sedi previste per questione di legittimità costituzionale o con le opportune istanze art. 6 CEDU se ammissibili.
  • Sul piano processuale, la presenza di perizie discordanti giustifica la nomina di ulteriori consulenti o approfondimenti; non pone automaticamente a favore dell'imputato la conclusione di imprevedibilità se il complesso delle evidenze tecniche e documentali prospetta invece un obbligo di intervento precedente.

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