Sentenza del 30/12/2019 n. 34571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria, che aveva annullato l'avviso di liquidazione e irrogazione della sanzione relativo alla decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. Secondo l'Ufficio, l'immobile acquistato mediante decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di La Spezia, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, aveva caratteristiche di lusso perché la superficie superava i 240 metri quadrati previsti dal D.M. 2 agosto 1969. L'Agenzia ha sostenuto che, per gli acquisti anteriori al 7 aprile 2011, la qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso dovesse essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri del D.M. 2 agosto 1969, senza attribuire rilievo decisivo alla categoria catastale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e ha rinviato la causa alla CTR, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente le caratteristiche dell'immobile applicando i criteri del D.M. 2 agosto 1969, compresi gli ulteriori profili dedotti dalla contribuente, e dovrà decidere anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio. La Cassazione non ha quindi accertato definitivamente la decadenza dal beneficio, ma ha stabilito il corretto criterio giuridico da applicare.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis
Prevede il regime agevolato per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso.
Per gli atti anteriori alla riforma del 2011, il requisito dell'abitazione non di lusso deve essere valutato secondo i criteri previsti dal D.M. 2 agosto 1969.
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 6
L'art. 5 considera rilevante, tra le caratteristiche dell'immobile di lusso, una superficie superiore a 240 metri quadrati.
La superficie e le altre caratteristiche oggettive dell'immobile devono essere verificate secondo il decreto ministeriale, indipendentemente dalla categoria catastale.
D.L. 14 marzo 1985, n. 12, art. 2, convertito dalla L. 15 maggio 1985, n. 118
Collega le agevolazioni prima casa alla possibilità di qualificare l'immobile come abitazione non di lusso secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
Nel regime previgente, il carattere non di lusso costituisce un requisito sostanziale da accertare mediante i parametri del decreto ministeriale.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, comma 1, lett. a)
Ha sostituito il criterio basato sulle caratteristiche edilizie con quello fondato sul classamento catastale.
La nuova disciplina si applica agli atti successivi alla sua entrata in vigore, il 7 aprile 2011, e non può essere utilizzata per valutare l'acquisto oggetto della causa, avvenuto nel 2008.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È stato il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'erronea applicazione della disciplina sulle agevolazioni prima casa.
Massime di principio
- Per gli acquisti di immobili effettuati prima del 7 aprile 2011, la spettanza delle agevolazioni prima casa deve essere valutata in base alle caratteristiche oggettive previste dal D.M. 2 agosto 1969, non in base alla sola categoria catastale.
- La superficie dell'immobile può essere decisiva: se supera la soglia prevista dal decreto ministeriale, l'abitazione può essere qualificata come di lusso e il beneficio può essere revocato, purché la superficie e gli altri presupposti siano concretamente accertati.
- La categoria catastale può avere valore indicativo, ma nel regime anteriore al 2011 non sostituisce l'accertamento delle caratteristiche previste dal D.M. 2 agosto 1969.
- La data dell'atto di trasferimento è determinante per individuare la disciplina applicabile: agli atti anteriori al 7 aprile 2011 si applicano i parametri edilizi del decreto ministeriale, mentre per quelli successivi rileva principalmente il classamento catastale previsto dalla riforma.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla soccombenza definitiva del contribuente: la causa deve essere nuovamente esaminata dal giudice di merito secondo il principio indicato dalla Corte.
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