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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42839/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur estinguendo per prescrizione altri reati, confermava la condanna per riciclaggio (art. 648‑bis c.p.). Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 648‑bis c.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente le argomentazioni difensive: la documentazione falsificata era di elevata qualità, egli avrebbe acquistato il veicolo a prezzo di mercato e non esistono elementi che colleghino le falsificazioni alla sua condotta; chiedeva quindi revisione della valutazione probatoria. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62‑bis c.p., perché la sentenza non motivava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si limitava a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello e chiedeva una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità; ha confermato la responsabilità per riciclaggio ritenendo provato, tra l'altro, il possesso di documentazione falsa e l'incongruenza temporale del numero di telaio (appartenente a società belga fino a data successiva all'acquisto dichiarato), elemento che dimostra la consapevolezza dell'imputato circa la falsità e la sua partecipazione al reato. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di merito è carente di qualsiasi motivazione in ordine al rigetto delle attenuanti generiche (mancanza presente anche nel primo grado), per cui ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su tale aspetto; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di vizi di motivazione o violazioni di diritto e non consente la riconsiderazione del merito o una diversa valutazione delle risultanze probatorie; i motivi che si limitano a ripetere le doglianze di merito sono inammissibili.

  • art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)

    Applicata alla fattispecie: il possesso di documentazione falsa e l'incongruenza del numero di telaio rispetto alle date fornite sono elementi che possono dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita del bene e quindi la partecipazione al reato di riciclaggio.

  • art. 62‑bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La mancata e non motivata esclusione delle circostanze attenuanti generiche integra un vizio di motivazione: il giudice deve esporre le ragioni per cui le attenuanti non sono riconosciute; l'omissione comporta annullamento parziale e rinvio.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesta dalla Corte come requisito per i motivi; i ricorsi devono esporre specificamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste, non la semplice ripetizione delle argomentazioni già svolte in sede di merito.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto; conferma il procedimento adottato per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • La Cassazione non è una sede di riesame del merito: non si possono riproporre pedissequamente in cassazione le doglianze di fatto già valutate e rigettate dal giudice di merito; i motivi devono evidenziare errori di diritto o vizi logico‑giuridici della motivazione.
  • Il possesso di documenti falsificati e incongruenze oggettive (es. date o titolarità del telaio) possono costituire indizi idonei a provare la consapevolezza della provenienza illecita e la partecipazione al reato di riciclaggio, purché valutati e motivati adeguatamente dal giudice di merito.
  • Se la sentenza non espone le ragioni per cui non riconosce le circostanze attenuanti generiche, si configura un vizio motivazionale che può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame limitato a quel profilo.
  • Per contestare una valutazione probatoria in cassazione occorre dimostrare che la motivazione è viziata da errore di diritto, illogicità manifesta o vizio di motivazione, non semplicemente sostenere una diversa lettura dei fatti.
  • Nelle impugnazioni penali è essenziale che ogni motivo indichi specificamente i punti del provvedimento impugnato ritenuti illegittimi e le ragioni giuridiche e fattuali che giustificano l'alterità della decisione richiesta.

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