Cassazione Penale, Sentenza n. 14607/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Franchi ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., contestando: (1) che la sua responsabilità per ricettazione sarebbe stata attribuita in ragione della sola carica di amministratore (responsabilità di posizione) con l'assunto improprio "non poteva non sapere", poiché era subentrato dopo l'acquisto della merce; (2) vizio di motivazione in relazione al reato di contraffazione (art. 474 c.p.) perché il "tempus commissi delicti" era individuato a marzo 2014 quando egli aveva assunto la carica il 28 marzo 2014, e la diffida della ditta offesa del maggio 2014 non sarebbe decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le sentenze di merito, lette congiuntamente, abbiano dato adeguata motivazione: il consulente tecnico aveva accertato che le borse esposte riproducevano noti modelli "Christian Dior" con marchi contraffatti (marchio figurativo "Channage"), mancavano elementi tipici degli originali (packaging, cartellini, codici di autenticità) e la casa produttrice aveva diffidato la società il 23/05/2014. Franchi era stato nominato amministratore il 28/03/2014 e aveva acquisito le quote il 07/04/2014, dunque era a conoscenza della vicenda quando le borse furono sequestrate il 23/07/2014. La Corte ha escluso che la responsabilità sia stata fondata sulla mera carica, ritenendo invece provata la consapevolezza dell'illecita provenienza dei beni; inoltre il fatto che altri avessero ricevuto i beni precedentemente non esclude la responsabilità del Franchi qualora anche lui abbia ricevuto la disponibilità dei beni. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito al delitto di contraffazione e immissione in commercio di prodotti con marchi contraffatti; la Corte ha ritenuto provata la contraffazione dalle analisi tecniche (marchio figurativo "Channage" riproducente modelli "Christian Dior") e dalle circostanze di vendita.
Riferito al reato di ricettazione (recezione di beni di provenienza illecita). La Corte ha ritenuto che la ricezione/disponibilità delle borse da parte del Franchi, dopo la sua nomina e dopo la diffida, sia sufficiente a integrare il reato, anche se altri avevano ricevuto i beni in precedenza.
Citati dal ricorrente per sostenere che non poteva essergli ascritta responsabilità per atti commessi da altri o per una situazione preesistente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tali principi non siano stati violati perché la condotta e la consapevolezza del Franchi rispetto alla disponibilità e vendita dei beni illeciti risultano provate.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato solo in ordine al svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; non inciso sul merito.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso abbia determinato l'inammissibilità per colpa rilevante e ha irrogato la sanzione di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Corte Cost. 13/06/2000 n.186 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata in relazione al principio secondo cui un ricorso che determini l'inammissibilità per colpa può comportare la sanzione pecuniaria; la Corte di Cassazione l'ha ritenuta applicabile per giustificare la sanzione.
Massime di principio
- La sola carica di amministratore non comporta automaticamente responsabilità penale per fatti commessi da altri: è necessaria la prova della consapevolezza o della concreta partecipazione/recezione da parte dell'amministratore.
- La ricezione o la disponibilità successiva di beni di provenienza illecita da parte dell'amministratore può integrare il reato di ricettazione anche se l'acquisizione originaria è avvenuta da terzi prima del suo insediamento.
- Diffide, comunicazioni formali del titolare del marchio e altri avvisi ufficiali che segnalano la contraffazione rafforzano l'elemento soggettivo della consapevolezza e possono essere decisivi per configurare la responsabilità dell'amministratore che continua a vendere o lascia in esposizione i beni.
- In casi simili è essenziale verificare con attenzione il timing (data di acquisto dei beni, data di nomina come amministratore, data di eventuali diffide e data del sequestro) per valutare la responsabilità penale.
- In sede di cassazione, motivi generici o basati su interpretazioni alternative dei fatti che non mettono in luce errori di diritto o gravi vizi di motivazione rischiano l'inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese.
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