Cassazione Penale, Ordinanza n. 19800/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti dell'imputato per il reato di incendio (art. 424 c.p.). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo la violazione del diritto di difesa: secondo la difesa, dalla lettura della sentenza impugnata sarebbe emerso che il giudizio di appello era stato celebrato in forma cartolare, nonostante la specifica richiesta di trattazione orale e la partecipazione della difesa alla discussione. La doglianza si fondava sul rilievo che, in un passaggio della motivazione, la sentenza sembrava indicare erroneamente una modalità di decisione non partecipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la lettura complessiva della sentenza di appello mostrava che la decisione era stata pronunciata all'esito di un'udienza partecipata, con effettiva presenza della difesa e senza violazione del contraddittorio o del diritto di difesa. Il riferimento alla trattazione cartolare riportato in un punto della sentenza è stato qualificato come mero refuso privo di rilievo. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individuato come norma incriminatrice del fatto contestato e oggetto della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della fattispecie, concentrandosi solo sulla doglianza processuale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della regolarità del contraddittorio, la sentenza deve essere letta nel suo complesso: un singolo passaggio meramente erroneo o materiale non può prevalere sui chiari elementi testuali che attestano la celebrazione di un'udienza partecipata.
- La deduzione di una violazione del diritto di difesa è manifestamente infondata quando il testo della decisione dà conto, in modo univoco, della partecipazione del difensore all'udienza e della discussione orale.
- Il mero refuso contenuto nella motivazione o nell'intestazione della sentenza non integra di per sé una nullità o una lesione del contraddittorio se il contenuto complessivo dell'atto dimostra il regolare svolgimento del processo.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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