Cassazione Penale, Sentenza n. 38189/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. per omessa e insufficiente motivazione della sentenza d'appello. In particolare aveva dedotto che la Corte territoriale non aveva esaminato né motivatamente deciso sull'istanza di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (collegandola alla limitatezza del danno - una finestra rotta) né sul riconoscimento delle attenuanti generiche (correlate al profilo psichico e al vizio parziale di mente già emergente in primo grado) e sulla conseguente determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza di motivazione della sentenza impugnata: la Corte d'appello, pur avendo preso atto dei motivi di appello, non ha affrontato né l'istanza di applicazione dell'art. 131-bis né la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, né ha rinviato adeguatamente alla motivazione di primo grado. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p.
omissis (richiamata come motivo di cassazione per carenza di motivazione)
La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata sia viziata per omessa valutazione e mancata motivazione delle questioni sollevate in appello; la mancata contestazione specifica dei rilievi sull'applicazione dell'art. 131-bis e sulle attenuanti costituisce violazione dei canoni motivazionali richiamati da tali lettere dell'art. 606 c.p.p.
citato nella sentenza come causa di non punibilità (istanza di applicazione sollevata dall'appellante)
L'art. 131-bis, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, doveva essere esaminato e motivatamente valutato rispetto alla concreta fattispecie (danno limitato, una finestra rotta). La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito risposta a tale istanza.
citato nel testo (attenuanti generiche)
Il riferimento alle attenuanti generiche e al profilo psicologico dell'imputato richiedeva un esame motivato da parte della Corte d'appello; la Corte suprema ha constatato l'omissione di qualsivoglia valutazione sulle attenuanti generiche nella motivazione impugnata.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
richiamato in relazione al rito trattato con contraddittorio scritto
La causa è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata, indicazione di procedura adottata nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Se in appello il difensore solleva specifiche argomentazioni sulla causa di non punibilità (es. art. 131-bis) o sulle attenuanti generiche, la corte d'appello è obbligata a darne conto nella motivazione: l'omissione è vizio rilevante ai fini di cassazione.
- La Corte di Cassazione interviene quando la motivazione è incompleta o tace su questioni decisive sollevate dalle parti, annullando la sentenza e rinviando per nuovo esame.
- Non è sufficiente un richiamo generico alla presentazione dei motivi in appello: il giudice d'appello deve affrontare e valutare singolarmente le richieste dedotte, o spiegare esplicitamente perché le ritiene infondate.
- Quando si invoca l'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) è importante che la difesa colleghi concretamente gli elementi fattuali ai presupposti normativi (es. entità del danno, non abitualità della condotta) per costituire motivo rilevante in sede di decisione.
- Profilo psichico e vizio parziale di mente possono incidere sia sulla riconoscibilità delle attenuanti sia sulla determinazione della pena; la loro valutazione richiede motivazione specifica da parte del giudice.
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