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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26945/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia originava da un giudizio promosso da una banca per ottenere il pagamento del saldo passivo di un rapporto di conto corrente intestato a una società, con chiamata in causa anche dei fideiussori. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto la domanda della banca, rilevando la mancata produzione del contratto di conto corrente e dell'intera serie di estratti conto sin dall'apertura, con impossibilità di ricostruire il saldo e di verificare la legittimità delle condizioni applicate. La Corte d'appello, in dispositivo poi corretto, aveva condannato la banca al pagamento delle spese di lite in favore di una parte e dell'avvocato che si era dichiarato antistatario per un'altra parte. L'avvocato antistatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha censurato la liquidazione delle spese per violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, sostenendo che la Corte d'appello avesse usato uno scaglione di valore errato, dovendo farsi riferimento al criterio del disputatum e quindi al valore della domanda di appello della banca; ha inoltre dedotto che non fosse corretto liquidare un compenso unico per l'attività difensiva svolta in favore di due soggetti asseritamente con diversa posizione processuale, la società debitrice principale e il fideiussore. La banca ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'avvocato antistatario, poiché la contestazione riguardava solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese e non la distrazione in sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il difensore che chiede la distrazione delle spese è legittimato a impugnare solo quando la sentenza non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione, l'abbia respinta, oppure quando il gravame investa proprio la pronuncia sulla distrazione. Se invece la censura riguarda soltanto l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione ad impugnare spetta esclusivamente alla parte rappresentata, perché l'eventuale erronea quantificazione non incide sui diritti del difensore, che resta tutelato dal rapporto professionale con il cliente. Conseguentemente, non essendo il ricorso proposto da soggetto legittimato, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 14 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese; la Corte non entra nel merito per difetto di legittimazione del ricorrente

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    invocato per sostenere l'erroneità della liquidazione di un compenso unico a fronte di asserite diverse posizioni processuali

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    invocato per censurare lo scaglione di valore utilizzato nella liquidazione delle spese

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento di correzione del dispositivo, con distinzione tra errore materiale emendabile ed errore di giudizio non correggibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • D.M. 12 luglio 2012, n. 140

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese processuali può impugnare la sentenza in proprio solo se la decisione abbia omesso di pronunciarsi sulla distrazione, l'abbia negata oppure se l'impugnazione investa direttamente quel capo; non è invece legittimato a contestare la sola quantificazione delle spese.
  • Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente l'adeguatezza della liquidazione delle spese di lite, la legittimazione ad impugnare appartiene alla parte assistita e non al difensore antistatario, poiché l'eventuale errore di liquidazione non incide sul diritto del difensore verso il cliente.
  • L'errore nella liquidazione delle spese e la determinazione dello scaglione di valore non possono essere fatti valere dal difensore antistatario se la contestazione non riguarda il capo sulla distrazione, trattandosi di interesse processuale della parte e non del difensore.
  • La correzione del dispositivo non è strumento per emendare errori di giudizio o di valutazione, ma solo errori materiali riconoscibili nei limiti dell'art. 288 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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