Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28917/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo, relativo alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, investiva una valutazione di merito già congruamente motivata dalla Corte di appello e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre dato atto che all'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo un solo motivo: l'omessa applicazione di una pena sostitutiva. La doglianza mirava a contestare la valutazione compiuta dai giudici di merito sul punto, sostenendo che la sanzione sostitutiva avrebbe dovuto essere applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il relativo apprezzamento di merito non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • cod. proc. pen.

    richiamato in via generale per l'inammissibilità del ricorso e il regime delle conseguenze ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limita a contestare la valutazione di merito sulla concessione di una pena sostitutiva quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia affrontato le deduzioni difensive.
  • Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia già esaminato in modo adeguato la richiesta difensiva e spiegato le ragioni del diniego.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.