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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9638/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione o erronea applicazione dell'art. 625 n. 7 c.p. (aggravante per fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) e per violazione dell'art. 522 c.p.p.: la difesa deduce che la circostanza aggravante era emersa già nelle indagini ma è stata contestata dal P.M. solo nel dibattimento, con conseguente pregiudizio delle scelte processuali dell'imputato (impossibilità di accesso a definizioni alternative quali applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., giudizio abbreviato, oblazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo il giudizio iniziato con citazione diretta, il P.M. potesse procedere alla contestazione supplementare ai sensi dell'art. 517 c.p.p.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e la più recente pronuncia (Corte cost. n. 230/2022) per escludere una lesione effettiva delle prerogative difensive nel caso concreto. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenuta l'inammissibilità per profili di colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Norma sostanziale che prevede l'aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; oggetto della contestazione nel processo e della doglianza del ricorrente.

  • art. 522 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla tardiva contestazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata nel contesto del procedimento iniziato con citazione diretta.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al P.M. la contestazione supplementare in dibattimento; la Corte ha ritenuto legittimo il comportamento del P.M. nel caso di specie.

  • art. 444 c.p.p.

    Riferimento alle forme di definizione alternativa del processo (applicazione della pena); la Corte segnala che, per quanto la giurisprudenza costituzionale avesse criticato limiti normativi, nel caso concreto non è stata ravvisata una lesione delle prerogative difensive che giustifichi l'accoglimento del ricorso.

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 230/2022, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la mancanza di obbligo per il giudice di trasmettere gli atti al P.M. quando accerti una circostanza aggravante emergente dagli atti; la Cassazione ne ha ricavato che non sussiste una violazione costituzionale utile al ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità dichiarata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 184/2014

    Richiamata perché aveva inciso sulla legittimità della norma che non prevedeva la facoltà per l'imputato di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. quando la nuova contestazione risultava già dagli atti d'indagine; tuttavia la Corte di Cassazione ha valutato il complesso delle pronunce e la più recente giurisprudenza.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 333/2009

    Citata tra le pronunce che avevano criticato la mancata previsione di alcune garanzie processuali a seguito di contestazioni sopravvenute; richiamata per contesto storico-giurisprudenziale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 530/1995

    Citata come precedente che ha affrontato profili di tutela delle possibilità di definizione del procedimento in presenza di contestazioni aggiuntive.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 230/2022

    Pronuncia recente che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 521, comma 2 c.p.p.; la Cassazione la usa per escludere che la tardiva contestazione comporti automaticamente una lesione delle prerogative difensive.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, è dovuto un versamento alla Cassa delle Ammende; da ciò deriva la comminazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Quando il procedimento è iniziato con citazione diretta il P.M. può formulare una contestazione supplementare in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p.; la tardiva contestazione non determina automaticamente l'illegittimità del procedimento.
  • Se la circostanza aggravante risultava già dagli atti di indagine, la difesa può eccepire il pregiudizio subito (es. impedimento a richiedere applicazione della pena, giudizio abbreviato, oblazione), ma la giurisprudenza costituzionale e di legittimità non garantisce sempre l'annullamento per questo motivo: occorre valutare il concreto pregiudizio alle garanzie difensive.
  • La recente giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 230/2022) limita le eccezioni fondate sulla mancata trasmissione degli atti da parte del giudice quando emerga una aggravante non contestata, rendendo più difficile ottenere rimedi automatici.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è importante formulare ragioni solide e non manifestamente infondate: l'inammissibilità per colpa comporta condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle Ammende.
  • In situazioni analoghe è prudente, alla comparsa della nuova contestazione, chiedere subito al giudice misure processuali idonee (es. rinvio per acquisizione atti, valutazione dell'opportunità di richieste alternative di definizione) e documentare in che modo la tardività ha effettivamente impedito scelte difensive concrete.

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