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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42486/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18/10/2022 che aveva confermato la condanna di Amato per il delitto previsto dall'art. 55‑quinquies del D.lgs. 165/2001. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) carenza di motivazione e mancata decisione sulla richiesta di espunzione di atti di indagine relativi a intercettazioni ritenute inutilizzabili e sull'uso di "brogliacci" (appunti/tabulati) per attribuire a lui una utenza telefonica; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per l'assunta utilizzazione di brogliacci e conversazioni dichiarate inutilizzabili; (3) violazione dell'art. 192, comma 2 c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata indicazione della prova certa che collegasse l'utenza 3885224381 al ricorrente e per l'insufficiente accertamento della sua presenza in servizio nei giorni contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i tre motivi: ha accertato che la Corte d'appello aveva dato adeguata motivazione e che i dati esterni alle conversazioni (dati di traffico, contatti tra utenze ricavabili dai cosiddetti brogliacci o tabulati) sono utilizzabili anche quando il contenuto delle intercettazioni è stato dichiarato inutilizzabile. Ha inoltre ricordato l'onere del ricorrente di allegare il fascicolo o gli atti cui si riferisce per contestare l'esistenza o il contenuto delle prove. In definitiva è stata confermata la condanna; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3642,05 oltre accessori di legge. Disposta la trasmissione del dispositivo alla ASL 1 Napoli centro.

Norme richiamate

  • art. 55‑quinquies D.lgs. 165/2001

    Norma sostanziale relativa al reato per cui Amato è stato condannato; la Corte ha confermato la condanna senza mettere in discussione la tipicità del fatto contestato.

  • art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato come parametro di sindacato in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo di impugnazione relativo all'erronea utilizzazione dei brogliacci manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 192 comma 2 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e che la collegamento tra utenza e imputato fosse sufficientemente supportato dai dati di traffico e dagli altri riscontri.

  • art. 271 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento: la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni non si estende automaticamente ai dati esteriori di traffico (contatti/tablulati).

  • art. 266 c.p.p.

    Norme sulle intercettazioni citate per distinguere il regime delle conversazioni intercettate dal regime dei dati di traffico, che hanno diverso livello di intrusività e diverse regole di acquisizione.

  • art. 431 comma 1 c.p.p.

    Richiamato in tema di atti acquisibili nel fascicolo del dibattimento; la Corte ricorda che la legge consente, su accordo delle parti, l'acquisizione di atti ulteriori a quelli indicati.

  • art. 491 comma 2 c.p.p.

    Richiamato per il principio che l'inutilizzabilità di atti erroneamente inseriti nel fascicolo non opera automaticamente ma richiede tempestiva eccezione di parte nei termini di legge.

Massime di principio

  • La declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni (contenuti conversazionali) non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei dati esterni di traffico (tabulati, contatti fra utenze): questi ultimi possono essere utilizzati come elementi probatori distinti.
  • Chi deduce in cassazione il travisamento o l'inesistenza di atti/processi probatori ha l'onere di allegare integralmente gli atti o il fascicolo dibattimentale di riferimento; senza la documentazione il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • L'inserimento nel fascicolo dibattimentale di documenti potenzialmente erronei non li rende automaticamente inutilizzabili: è necessaria una tempestiva e specifica opposizione entro i termini (art. 491 c.p.p.).
  • Il giudice può valorizzare elementi indiretti e concatenati (presenza fisica, badge, contatti telefonici, dati ricavati dalla memoria del cellulare di terzi) per costruire un convincimento coerente, purché la valutazione sia logicamente motivata.
  • In caso di contestata utilizzazione di prove ottenute illegittimamente, la Corte di legittimità può applicare la 'prova di resistenza' per accertare se la decisione sarebbe stata la stessa anche escludendo quegli elementi.
  • I dati di traffico acquisiti tramite provvedimenti di autorizzazione o tramite depositi emessi correttamente sono assimilati ai tabulati e hanno un diverso regime di acquisizione rispetto alle conversazioni intercettate.
  • Nelle impugnazioni basate sull'omessa valutazione di elementi (es. presenze in servizio), è essenziale indicare e allegare le prove dichiarative che si assumono travisate: la mera eccezione non sorretta dagli atti non supera il vaglio di ammissibilità.

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