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Sentenza

Sentenza n. 854/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento - della illegittimità del ritardo in ordine al trasferimento del ricorrente da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- al Comando di Latina; e per l’effetto, per la condanna - del Ministero dell’interno al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, quantificati in euro 10.000,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, avvalendosi anche del potere ex art.1226 c.c. di liquidazione in via equitativa dei danni.

Giustizia amministrativa202400811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: ritardata esecuzione del trasferimento del dipendente dal Comando dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- al Comando di Latina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di mobilità nazionale per il trasferimento al Comando di Latina, poi accolta dall'Amministrazione. Sebbene altri dipendenti fossero stati trasferiti con decorrenza 13 marzo 2023, il suo trasferimento era stato disposto soltanto il 18 dicembre 2023, con un ritardo di circa nove mesi. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del ritardo e il risarcimento di 10.000 euro, deducendo la violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e all'art. 1 l. 241/1990, nonché disparità di trattamento rispetto ai colleghi trasferiti anteriormente. Ha allegato danni patrimoniali derivanti dalla prosecuzione della locazione, dalle utenze e dai viaggi in automobile tra le sedi, oltre a un danno non patrimoniale e psicologico connesso al disagio della pendolarità. Il Ministero ha contestato la domanda, sostenendo che la permanenza nella sede originaria era stata determinata da esigenze di servizio e dalla necessità di attendere la sostituzione del personale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha applicato lo schema generale dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., ponendo a carico del ricorrente la prova rigorosa dell'illegittimità della condotta omissiva, dell'ingiustizia del danno, del nesso causale, della concreta consistenza del pregiudizio e dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'Amministrazione. Il mero superamento del termine, peraltro non previsto dalla circolare sulla mobilità, non costituisce di per sé prova del danno né dell'illiceità. Il differimento è stato ritenuto giustificato dall'esigenza di assicurare la continuità del servizio dei Vigili del Fuoco e di attendere la sostituzione del dipendente nella sede di provenienza; in tale ambito l'interesse pubblicistico al funzionamento del servizio prevale sull'interesse individuale al trasferimento e non sono ravvisabili dolo o colpa dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso la prova del nesso causale e del danno: il contratto di locazione avrebbe comunque imposto, almeno per sei mesi, la corresponsione del canone in assenza di prova del tempestivo recesso; non era stata dimostrata la disponibilità di un alloggio a Latina; utenze e carburante non risultavano causalmente riconducibili al ritardo; il danno psicologico era stato allegato genericamente e senza prova. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di risarcimento del danno da ritardo segue lo schema dell'illecito aquiliano e richiede la prova di tutti i relativi elementi oggettivi e soggettivi.

  • art. 2697 c.c.

    Il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, inclusi danno ingiusto, nesso causale e imputabilità soggettiva.

  • art. 64 c.p.a.

    Nel giudizio risarcitorio opera l'onere della prova a carico della parte che agisce, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento ed efficacia dell'azione amministrativa non comportano, in assenza di un termine specifico e di prova degli ulteriori elementi dell'illecito, il riconoscimento automatico del danno da ritardo.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi generali dell'attività amministrativa non consentono di presumere l'illegittimità o il danno per il solo differimento dell'azione amministrativa.

  • art. 1 d.lgs. 139/2006

    «una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (...) per mezzo della quale il Ministero dell'interno (...) assicura (...) il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi (...) su tutto il territorio nazionale»

    La natura e le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco giustificano la prevalenza delle esigenze di continuità del servizio nelle decisioni relative alla mobilità del personale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell'esistenza del danno e della sua riconducibilità causale alla condotta amministrativa.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria per danno da ritardo è soggetta allo schema dell'art. 2043 c.c.; il ricorrente deve provare cumulativamente illegittimità della condotta amministrativa, danno ingiusto, nesso causale e dolo o colpa dell'amministrazione.
  • Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento, soprattutto quando non sia previsto uno specifico termine dalla disciplina applicabile, costituisce soltanto un indice della possibile illegittimità e non prova automaticamente né l'esistenza del danno né la sua ingiustizia.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'an debeatur e non può supplire alla mancata dimostrazione dell'esistenza, dell'entità o del nesso causale del pregiudizio.
  • Nelle procedure di trasferimento del personale dei Vigili del Fuoco, le esigenze pubblicistiche di continuità e funzionalità del servizio possono giustificare il differimento del trasferimento, prevalendo sull'interesse individuale del dipendente, che assume rilievo meramente fattuale.
  • Le singole voci di danno patrimoniale devono essere dimostrate nella loro concreta consistenza e nella loro derivazione causale dal ritardo; non sono risarcibili costi che il dipendente avrebbe comunque sostenuto o che non risultino collegati alla condotta amministrativa.
  • Il danno non patrimoniale derivante dal disagio per il ritardo nel trasferimento non può essere riconosciuto sulla base di allegazioni generiche, ma richiede specifica allegazione e prova.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoMobilità, trasferimenti e comandi
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsi
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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