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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09971/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura di un impianto di isolamento per refrigeratori e freezer, con attività di consegna e installazione in Egitto. La società italiana venditrice ha chiesto il pagamento del saldo prezzo; la società acquirente egiziana ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi dell'impianto. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, sia perché il luogo di esecuzione dell'obbligazione sarebbe stato quello del pagamento del prezzo, sia perché la convenuta avrebbe tacitamente accettato la giurisdizione proponendo riconvenzionale. In cassazione la società egiziana ha dedotto: (i) violazione delle norme sulla giurisdizione contrattuale, sostenendo che il criterio correttamente applicabile era quello del luogo di consegna dell'impianto, coincidente con l'Egitto, dove l'impianto doveva essere consegnato e installato; (ii) violazione dell'art. 11 l. 218/1995, per avere la Corte d'appello ravvisato un'accettazione tacita della giurisdizione nonostante l'eccezione preliminare e pregiudiziale di difetto di giurisdizione; (iii) erronea applicazione delle presunzioni sui vizi dell'impianto; (iv) vizio motivazionale sulle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi. Ha escluso che la proposizione di difese di merito e di una domanda riconvenzionale, da parte del convenuto straniero, comporti accettazione tacita della giurisdizione italiana quando tali difese siano subordinate all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, eccezione che nel caso era stata ritualmente e chiaramente formulata. Ha inoltre ritenuto, in applicazione del Regolamento CE n. 44/2001 ratione temporis, che per i contratti di compravendita di beni il criterio decisivo sia quello del luogo di consegna dei beni: poiché l'impianto doveva essere consegnato e installato in Egitto, la giurisdizione apparteneva al giudice egiziano e non a quello italiano. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., con dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensazione delle spese di lite per la complessità/oscillazione dell'orientamento interpretativo.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 218/1995

    La domanda riconvenzionale e le difese di merito del convenuto straniero non determinano accettazione tacita della giurisdizione italiana se la parte abbia eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e abbia subordinato le difese al mancato accoglimento di tale eccezione.

  • art. 3, secondo comma, l. 218/1995

    Per i rapporti con elementi di estraneità, il criterio di giurisdizione va individuato mediante rinvio agli strumenti sovranazionali applicabili alla materia.

  • art. 5, primo comma, n. 1 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    Richiamato nel dibattito interpretativo, ma superato, ai fini del caso, dal sistema successivo di regolamenti UE per l'accertamento della giurisdizione in materia contrattuale.

  • art. 5, lett. a) e b), Regolamento CE n. 44/2001

    In materia contrattuale, il giudice competente è quello del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; per la compravendita di beni, rileva il luogo di consegna dei beni.

  • art. 7, lett. a) e b), primo trattino, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    È il criterio sostitutivo, per la compravendita di beni, del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

  • art. 57, primo comma, Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980

    Menzionato come criterio generale di pagamento del prezzo presso la sede d'affari del venditore, ma non decisivo per il riparto di giurisdizione nel caso concreto.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    Motivo assorbito; la ricorrente ne lamentava l'erronea applicazione in tema di presunzioni sui vizi dell'impianto.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta davanti al giudice italiano per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso contro un convenuto straniero, la giurisdizione del giudice italiano va verificata secondo il criterio sovranazionale applicabile ratione temporis; per i contratti di compravendita di beni rileva il luogo di consegna pattuito dei beni, non il solo luogo di pagamento del prezzo.
  • La proposizione di difese di merito o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non integra accettazione tacita della giurisdizione italiana se tali iniziative processuali siano espressamente o inequivocamente subordinate all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione.
  • Nel controllare la giurisdizione, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti e apprezzare autonomamente le risultanze processuali.
  • Quando il contratto prevede consegna e installazione dei beni in uno Stato diverso da quello del venditore, il luogo di esecuzione rilevante ai fini della giurisdizione contrattuale coincide con il luogo di consegna/installazione previsto dal contratto.
  • Qualora il difetto di giurisdizione del giudice italiano sia accertato in sede di legittimità, la sentenza va cassata senza rinvio se la causa non poteva essere proposta davanti a quel giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioniCompravendita
RamiInternazionale privatoProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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