Cassazione Civile, Ordinanza n. 20965/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore ha impugnato per cassazione il decreto del giudice delegato del Tribunale di Firenze che, nel procedimento di formazione del passivo della liquidazione controllata, ha dichiarato tempestiva la domanda di insinuazione proposta da un creditore e, al contempo, ha ritenuto che il debitore non fosse legittimato a contraddire in sede di reclamo. Con cinque motivi ha dedotto, in sintesi: (1) violazione di legge per l’esclusione della sua legittimazione a contraddire nel reclamo; (2) violazione delle norme del CCII e del c.p.c. sulla notificazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, sostenendo che la notifica al creditore tramite PEC non fosse rituale perché avrebbe dovuto eseguirsi a mezzo ufficiale giudiziario; (3) violazione delle norme sulla notificazione al difensore domiciliatario, sostenendo che l’invio al difensore del creditore non valesse come comunicazione al creditore stesso; (4) omesso esame di un fatto decisivo circa la conoscenza della sentenza da parte del creditore già al 21 febbraio 2025; (5) analogo omesso esame circa la conoscenza già al 14 marzo 2025. La Corte ha però esaminato solo il primo motivo, ritenendolo inammissibile e assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nella liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non ha legittimazione a impugnare lo stato passivo o le decisioni sul passivo, poiché il liquidatore rappresenta la massa dei creditori e non il debitore. Ha quindi ritenuto il primo motivo inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.; da ciò è derivata l’inammissibilità dell’intero ricorso e l’assorbimento degli ulteriori motivi. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stato però dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata proposta contro il decreto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono rimaste assorbite per l’inammissibilità del primo motivo.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrario a un principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
È norma richiamata per il procedimento di opposizione/impugnazione nello stato passivo della liquidazione controllata, ma non per estendere la legittimazione al debitore.
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della notificazione della sentenza di apertura, ma non decisivo ai fini della legittimazione all’impugnazione.
art. 270, comma 2, lett. d) CCII
Richiamato dal ricorrente in tema di notifica della sentenza di apertura, senza incidere sulla ratio decidendi della decisione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica al difensore domiciliatario; la Corte non vi ha fondato la decisione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una forma diversa di notificazione della sentenza; la Corte non ne ha tratto un diverso esito.
È richiamato per evidenziare che il progetto di stato passivo va comunicato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, non al fallito.
È richiamato per affermare che il fallito può solo chiedere di essere sentito, non impugnare le decisioni sul passivo.
art. 96, ultimo comma, l.fall.
Le decisioni sul passivo hanno efficacia solo ai fini del concorso.
La legittimazione alle impugnazioni dello stato passivo spetta ai soggetti espressamente indicati dalla norma, non al fallito.
Sancisce la legittimazione esclusiva del curatore per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento.
Richiamato per un precedente sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato; conferma l’assenza di legittimazione del debitore a impugnare il passivo.
art. 14-octies, comma 4, l. n. 3/2012
È richiamato quale base della disciplina impugnatoria nella liquidazione del patrimonio, senza legittimare il debitore.
Richiamato come norma relativa al contraddittorio e alle osservazioni sul progetto di stato passivo, riferita alla partecipazione dei creditori/titolari di diritti.
La Corte ne sottolinea la natura eccezionale: le decisioni sui crediti restano endoconcorsuali, mentre la disciplina più ampia riguarda solo domande di restituzione o rivendicazione.
Rinvia all’art. 133 CCII per procedimento e termini di impugnazione, ma non attribuisce al debitore la legittimazione a impugnare lo stato passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella liquidazione controllata il debitore sovraindebitato non è legittimato a impugnare le decisioni sullo stato passivo, poiché la rappresentanza della massa e la tutela delle ragioni dei creditori spettano al liquidatore.
- Il rinvio del Codice della crisi alla disciplina dell’impugnazione dello stato passivo vale per il rito e i termini, non per ampliare automaticamente la legittimazione attiva a soggetti non espressamente contemplati.
- Le decisioni relative ai crediti ammessi o esclusi nello stato passivo hanno efficacia endoconcorsuale; perciò il debitore non può assumere una funzione surrogatoria rispetto all’inerzia del liquidatore.
- Le censure successive restano assorbite quando il ricorso è già inammissibile per difetto di legittimazione sul primo motivo, mancando un interesse concreto alla loro trattazione.
- L’eccezione che consente una più ampia partecipazione del debitore nelle domande di restituzione o rivendicazione non è estensibile analogicamente alle controversie sull’ammissione dei crediti.
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