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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14887/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15/04/2024. I primi due motivi contestavano la correttezza della motivazione con cui era stata esclusa la prescrizione dei reati, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente i criteri per individuare la disciplina più favorevole e per calcolare i periodi di sospensione del termine prescrizionale. Il terzo motivo censurava la sentenza per asserita nullità derivante dalla violazione del principio di immutabilità del giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e manifestamente infondato e aspecifico il terzo, richiamando la motivazione della sentenza impugnata e i principi di legittimità sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretto il ragionamento della Corte d'appello sul mancato maturare della prescrizione, anche alla luce dei periodi di sospensione già computati, e ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sulla pretesa nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    Richiamato implicitamente come disciplina della prescrizione, da applicare secondo il criterio delle norme di legge più favorevoli all'imputato nel calcolo del termine estintivo.

  • art. 178 c.p.p.

    Evocato indirettamente dalla doglianza sulla nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice, ma la Corte ritiene infondata l'eccezione.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma richiamata solo in via implicita rispetto alla dedotta nullità della sentenza, ritenuta insussistente.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte qualifica il terzo motivo come manifestamente infondato e aspecifico, in linea con i requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione è infondata quando la sentenza impugnata abbia correttamente applicato i principi sulla individuazione della disciplina più favorevole e abbia computato in modo corretto i periodi di sospensione del termine prescrizionale.
  • La deduzione di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è manifestamente infondato e aspecifico.
  • Quando tutti i motivi di ricorso risultano infondati o aspecifici, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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