Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12266/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Varese, che aveva applicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di cessione di un'ingente quantità di cocaina, hashish e marijuana. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, pena non prevista nel patto e non motivata dal giudice. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena pecuniaria di euro 22.000, ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nelle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze proposte non rientrano in tali ipotesi: quanto alle pene accessorie, esse conseguono ope legis alla condanna perché la pena concordata supera i tre anni di reclusione; quanto alla pena pecuniaria, la censura investe l'ammontare e la motivazione, profili non deducibili nel perimetro del ricorso ammesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, impugnata in cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la Corte qualifica il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. secondo questa disciplina

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per motivi limitati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 29 c.p.

    le pene accessorie conseguono ope legis quando la pena patteggiata supera i tre anni di reclusione, nella misura predeterminata dal legislatore

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il sindacato è rigorosamente circoscritto alle sole censure tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi inammissibili doglianze sulla motivazione della pena o su profili non riconducibili alle ipotesi espressamente previste.
  • Le pene accessorie possono conseguire automaticamente alla condanna quando ciò sia previsto dalla legge e la pena concordata superi la soglia normativa, anche se tali pene non siano state espressamente incluse nel patto.
  • La contestazione relativa all'entità della pena pecuniaria, se non si traduce in deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti per il patteggiamento, non è scrutinabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.