Cassazione Penale, Ordinanza n. 12266/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Varese, che aveva applicato la pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione per detenzione a fini di cessione di un'ingente quantità di cocaina, hashish e marijuana. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, pena non prevista nel patto e non motivata dal giudice. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sulla determinazione della pena pecuniaria di euro 22.000, ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nelle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze proposte non rientrano in tali ipotesi: quanto alle pene accessorie, esse conseguono ope legis alla condanna perché la pena concordata supera i tre anni di reclusione; quanto alla pena pecuniaria, la censura investe l'ammontare e la motivazione, profili non deducibili nel perimetro del ricorso ammesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, impugnata in cassazione
la Corte qualifica il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. secondo questa disciplina
il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per motivi limitati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
le pene accessorie conseguono ope legis quando la pena patteggiata supera i tre anni di reclusione, nella misura predeterminata dal legislatore
in caso di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il sindacato è rigorosamente circoscritto alle sole censure tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi inammissibili doglianze sulla motivazione della pena o su profili non riconducibili alle ipotesi espressamente previste.
- Le pene accessorie possono conseguire automaticamente alla condanna quando ciò sia previsto dalla legge e la pena concordata superi la soglia normativa, anche se tali pene non siano state espressamente incluse nel patto.
- La contestazione relativa all'entità della pena pecuniaria, se non si traduce in deduzione di illegalità della pena nei limiti consentiti per il patteggiamento, non è scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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