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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9598/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla cessione, il 31/03/2011, di un ramo d'azienda della Euro Dolci Campani s.r.l. Il ricorrente contestava un errore di fatto della Corte di cassazione: la prima cessione non avrebbe provocato alcun depauperamento del patrimonio della fallita poiché il ramo d'azienda sarebbe rimasto nella disponibilità della società fallita e sarebbe stato poi ceduto ad altro soggetto il 18/09/2012, dimostrando che la prima vendita era priva di efficacia o simulata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di fatto percettivo, avendo la sentenza impugnata esaminato e respinto la tesi difensiva: applicando il principio consensualistico dell'art. 1376 cod. civ. la cessione si è perfezionata per mero consenso, con effetto traslativo immediato; la mancata consegna del bene e il mancato pagamento sono inadempimenti successivi irrilevanti ai fini dell'effettività della traslazione e, quindi, del depauperamento del patrimonio fallimentare. Eventuali valutazioni sulla natura simulata o sull'irrilevanza della seconda cessione sono errori di diritto o di valutazione, non cognoscibili con il ricorso straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende secondo quanto ritenuto equo.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha richiamato la limitata portata di tale rimedio, escludendo la rilevanza dei meri errori di valutazione o di diritto.

  • art. 1376 cod. civ.

    Principio consensualistico applicato per ritenere perfezionata la cessione del ramo d'azienda per il solo consenso delle parti; la traslazione della proprietà si verifica con l'accordo e il pagamento/consignazione sono obbligazioni successive la cui inottemperanza non annulla automaticamente la traslazione.

  • Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione all'obbligo, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di valutare il pagamento alla Cassa delle ammende salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. V, n.29240/2018 e Sez. VI, ord. n.28424/2022)

    Principi interpretativi: distinzione fra errore materiale e errore di fatto, e esclusione del ricorso straordinario quando l'errore denunciato ha natura valutativa e si innesta su un sostrato fattuale correttamente percepito.

Massime di principio

  • In tema di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il diritto civile riconosce il principio consensualistico: la traslazione della proprietà può avvenire con il mero consenso delle parti; il mancato pagamento o la mancata consegna costituiscono inadempimenti successivi e, in linea di principio, non annullano retroattivamente la traslazione.
  • Ai fini della configurazione della bancarotta distrattiva è rilevante che sia intervenuta una traslazione giuridica della proprietà senza che il corrispettivo sia stato effettivamente corrisposto, cagionando così un depauperamento del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
  • La circostanza che lo stesso bene sia poi stato successivamente ceduto dalla fallita non esclude automaticamente la distrazione: la successiva vendita è un fatto successivo che può essere incompatibile con la titolarità del bene da parte della fallita solo se si dimostra che la prima cessione non si è mai perfezionata o era simulata.
  • Per impugnare una valutazione sulla sussistenza della traslazione o sulla simulazione della vendita non è idoneo il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore lamentato è, in realtà, un errore di diritto o una diversa valutazione dei fatti già percepiti correttamente dalla Corte.
  • In processi penali di fallimenti, il dolo può essere desunto da elementi indiziari quali la costituzione ad arte di società cessionarie poco prima dell'operazione e la sostituzione immediata degli amministratori con gli ex amministratori della fallita: tali fatti rafforzano l'ipotesi che la cessione sia stata finalizzata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
  • La difesa in casi analoghi dovrebbe concentrarsi sul dimostrare, con elementi probatori concreti, la mancanza di consenso valido, la simulazione dell'atto o viceversa la presenza di cause che rendono inefficace la traslazione, e non limitarsi a contestare valutazioni giuridiche o interpretative già fatte dalla Corte.

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