Cassazione Penale, Sentenza n. 9598/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla cessione, il 31/03/2011, di un ramo d'azienda della Euro Dolci Campani s.r.l. Il ricorrente contestava un errore di fatto della Corte di cassazione: la prima cessione non avrebbe provocato alcun depauperamento del patrimonio della fallita poiché il ramo d'azienda sarebbe rimasto nella disponibilità della società fallita e sarebbe stato poi ceduto ad altro soggetto il 18/09/2012, dimostrando che la prima vendita era priva di efficacia o simulata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di fatto percettivo, avendo la sentenza impugnata esaminato e respinto la tesi difensiva: applicando il principio consensualistico dell'art. 1376 cod. civ. la cessione si è perfezionata per mero consenso, con effetto traslativo immediato; la mancata consegna del bene e il mancato pagamento sono inadempimenti successivi irrilevanti ai fini dell'effettività della traslazione e, quindi, del depauperamento del patrimonio fallimentare. Eventuali valutazioni sulla natura simulata o sull'irrilevanza della seconda cessione sono errori di diritto o di valutazione, non cognoscibili con il ricorso straordinario per errore di fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende secondo quanto ritenuto equo.
Norme richiamate
Fondamento del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ha richiamato la limitata portata di tale rimedio, escludendo la rilevanza dei meri errori di valutazione o di diritto.
Principio consensualistico applicato per ritenere perfezionata la cessione del ramo d'azienda per il solo consenso delle parti; la traslazione della proprietà si verifica con l'accordo e il pagamento/consignazione sono obbligazioni successive la cui inottemperanza non annulla automaticamente la traslazione.
Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione all'obbligo, in caso di dichiarazione di inammissibilità, di valutare il pagamento alla Cassa delle ammende salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. V, n.29240/2018 e Sez. VI, ord. n.28424/2022)
Principi interpretativi: distinzione fra errore materiale e errore di fatto, e esclusione del ricorso straordinario quando l'errore denunciato ha natura valutativa e si innesta su un sostrato fattuale correttamente percepito.
Massime di principio
- In tema di cessione di azienda o di ramo d'azienda, il diritto civile riconosce il principio consensualistico: la traslazione della proprietà può avvenire con il mero consenso delle parti; il mancato pagamento o la mancata consegna costituiscono inadempimenti successivi e, in linea di principio, non annullano retroattivamente la traslazione.
- Ai fini della configurazione della bancarotta distrattiva è rilevante che sia intervenuta una traslazione giuridica della proprietà senza che il corrispettivo sia stato effettivamente corrisposto, cagionando così un depauperamento del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
- La circostanza che lo stesso bene sia poi stato successivamente ceduto dalla fallita non esclude automaticamente la distrazione: la successiva vendita è un fatto successivo che può essere incompatibile con la titolarità del bene da parte della fallita solo se si dimostra che la prima cessione non si è mai perfezionata o era simulata.
- Per impugnare una valutazione sulla sussistenza della traslazione o sulla simulazione della vendita non è idoneo il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore lamentato è, in realtà, un errore di diritto o una diversa valutazione dei fatti già percepiti correttamente dalla Corte.
- In processi penali di fallimenti, il dolo può essere desunto da elementi indiziari quali la costituzione ad arte di società cessionarie poco prima dell'operazione e la sostituzione immediata degli amministratori con gli ex amministratori della fallita: tali fatti rafforzano l'ipotesi che la cessione sia stata finalizzata a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- La difesa in casi analoghi dovrebbe concentrarsi sul dimostrare, con elementi probatori concreti, la mancanza di consenso valido, la simulazione dell'atto o viceversa la presenza di cause che rendono inefficace la traslazione, e non limitarsi a contestare valutazioni giuridiche o interpretative già fatte dalla Corte.
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