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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38652/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. della sentenza di condanna (Corte di appello n. 394/2024) per presunta inconciliabilità di giudicati rispetto a diversa pronunzia (n. 1326/2024) nei confronti di coimputati, con particolare riferimento all'esclusione dell'aggravante del "metodo mafioso" di cui all'art. 416-bis c.p.; censura di travisamento della prova (certificato penale del coimputato Stellato ritenuto inesistente) e dedotta violazione costituzionale dell'interpretazione restrittiva dell'art. 631 c.p.p. rispetto agli artt. 3, 24, 27 comma 3 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che: (i) l'art. 631 c.p.p. richiede che gli elementi dedotti per la revisione siano tali che, se accertati, conducano al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; tale lettura ha portata generale e non consente la revisione quando l'effetto sarebbe la riconduzione della responsabilità a un reato meno grave; (ii) le questioni di costituzionalità sull'art. 631 erano già state ritenute manifestamente infondate in giurisprudenza e dalla Corte costituzionale (cfr. pronunce recenti), sicché non era possibile accogliere l'eccezione; (iii) non può costituire causa di revisione un elemento che era già acquisito nel processo originario (la sentenza che escludeva l'aggravante era già stata depositata nel giudizio di appello), e il ricorrente non può utilizzare la revisione per rimettere in discussione vizi o valutazioni che avrebbero dovuto essere impugnate nei modi ordinari; (iv) la richiesta volta non al proscioglimento ma a una diversa qualificazione meno grave del fatto è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a un'ammenda di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Disciplina della revisione: elenca le ipotesi che giustificano la revisione del giudicato; la Corte ha applicato l'articolo come norma che richiede presupposti specifici per ammettere la revisione

  • art. 631 c.p.p.

    Secondo la Corte la norma richiede che gli elementi dedotti conducano, se accertati, al proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; ha portata generale e quindi esclude la revisione quando l'effetto sarebbe la mera riduzione della responsabilità a un reato meno grave

  • art. 416-bis c.p.

    Riguarda l'aggravante di "associazione di tipo mafioso" (metodo mafioso); al centro della controversia era l'esclusione o meno di questa aggravante per i coimputati

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina dell'accordo sulla pena (cd. patteggiamento); la Corte osserva che l'accordo già raggiunto nel processo originario non può essere disatteso tramite revisione a fronte di elementi già acquisiti

  • Costituzione italiana, artt. 3, 24, 27 comma 3, 111

    Richiamati dalla difesa per contestare la portata dell'art. 631 c.p.p.; la Corte ha ritenuto le questioni di legittimità già affrontate e manifestamente infondate, ritenendo ragionevole la limitazione della revisione

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13

    Richiamati nella prospettazione di incostituzionalità; la Corte ha ritenuto che i limiti alla revisione non violino i diritti garantiti

  • Corte costituzionale, sentenza n. 42/2018 e n. 128/2025

    Citate per sostenere che l'interpretazione limitativa dell'art. 631 c.p.p. è compatibile con la Costituzione e che il legislatore ha discrezionalità nella disciplina processuale; in particolare la Corte Costituzionale ha ritenuto fondati limiti di ragionevolezza nella materia

  • Cassazione (giurisprudenza di legittimità: Sez. 6, n. 4121/2019; Sez. 6, n. 25591/2020; Sez. 3, n. 18016/2019)

    Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019; Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020; Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019

    Costante giurisprudenza di legittimità che conferma l'interpretazione secondo cui la revisione è ammissibile solo se gli elementi dedotti conducano al proscioglimento; la pronuncia cita e conferma precedenti analoghi

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammissibile solo quando gli elementi nuovi, se accertati, condurrebbero al proscioglimento dell'imputato ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; non è lo strumento per ottenere una qualificazione meno afflittiva del reato
  • Le questioni di costituzionalità che mirano a modificare la portata dell'art. 631 c.p.p. sono difficilmente accoglibili alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella disciplina processuale
  • Non possono costituire titolo per la revisione elementi o documenti che erano già acquisiti nel processo originario e non tempestivamente impugnati con i rimedi ordinari: la revisione non supplisce all'assenza o omissione di impugnazioni ordinarie
  • L'invocata inconciliabilità di giudicati deve riguardare fatti essenziali e contraddizioni tali da incidere sul nucleo della responsabilità; divergenze di valutazione tra tribunali diversi o processi celebrati su piattaforme accusatorie differenti non sono automaticamente causa di revisione
  • Se l'imputato ha concluso un accordo sulla pena (art. 599-bis c.p.p.), le contestazioni su elementi già valutati non si correggono mediante revisione ma con i mezzi ordinari di impugnazione, ove possibile
  • Prima di proporre una revisione occorre verificare che l'elemento dedotto sia realmente nuovo, decisivo e non già documentato nel processo originario; in caso contrario il ricorso sarà molto probabilmente dichiarato inammissibile

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