Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07850/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 393 e 629 c.p., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in concorso e, quindi, la qualificazione giuridica del fatto; con il secondo si contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo privo di specificità, perché sostanzialmente reiterava le doglianze già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto sia generico sia manifestamente infondato, perché la valutazione della speciale tenuità del danno compete al giudice di merito e perché, secondo la giurisprudenza richiamata, rileva anzitutto il criterio oggettivo del danno, mentre il profilo soggettivo legato alle condizioni economiche della persona offesa è solo sussidiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Ha inoltre considerato il secondo motivo, relativo alla mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno, manifestamente infondato alla luce dei criteri consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in concorso; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità.

  • art. 629 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestazione della qualificazione giuridica del fatto; la Corte non affronta il merito della fattispecie per inammissibilità del motivo.

  • art. 581 c.p.p.

    È la norma posta a base della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, per difetto dei requisiti di specificità dell'impugnazione.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Norma invocata per il riconoscimento della speciale tenuità del danno; la Corte ribadisce che tale attenuante presuppone un pregiudizio lievissimo, valutato anzitutto con criterio oggettivo e rimesso al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte in ricorso.
  • La speciale tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. richiede un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, valutato anzitutto in termini oggettivi; il riferimento alle condizioni economiche della persona offesa ha funzione solo sussidiaria.
  • La valutazione sulla sussistenza della speciale tenuità del danno è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione логico-giuridica immune da vizi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImputazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.