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Sentenza

Sentenza n. 12577/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria e relativi allegati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 23.9.2022 sul sito internet di Formez PA, con il quale si è proceduto allo scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/ISPL, previa elevazione del contingente relativo al Profilo CU/ISPL a 900 unità dalle originarie 691 unità, invitando unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l’”ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili” e senza procedere prima ad una riassegnazione tra i candidati vincitori già assegnatari delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza nonché delle sedi risultanti dall’elevazione del contingente; - dell’elenco di ulteriori assegnazioni sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, nonché dell’annesso avviso, pubblicati in data 1.8.2022 sul sito internet di Formez PA, di cui al predetto Bando, con i quali si è proceduto ad assegnare la sede di servizio a ulteriori candidati vincitori del concorso, in particolare nella parte in cui non ha disposto l’assegnazione dell’odierna ricorrente in una delle altre sedi per cui aveva espresso prioritaria preferenza rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; - del Bando di concorso pubblico, come modificato con Avviso pubblicato il 30.7.2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1514 posti, poi elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’I.N.L. e dell’INAIL, in particolare dell’art. 14, comma 4; - dell’Avviso di manifestazione della preferenza sedi, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL pubblicato in data 7.6.2022, sul sito internet di Formez PA, di cui al predetto Bando, in particolare nella parte in cui, richiamando l’art. 14, comma 4 del Bando, prevede che “Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale”; - di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale lesivo per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile, ivi inclusi per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse: • la Nota INL – Dir. Centrale Identità professionale, pianificazione organizzazione, prot. 8768 del 10.8.2022, con cui la ricorrente è stata invitata a prendere servizio e a firmare il contratto di lavoro presso la sede “INL - ITL Venezia” anziché presso quelle, disponibili, per le quali aveva espresso prioritaria preferenza (prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio); • l’Avviso per la scelta delle amministrazioni e sedi per posti non assegnati, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, pubblicato in data 19.7.2022 sul sito internet di Formez PA; nonché per l’accertamento del diritto della dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia ad essere interpellata prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e comunque ad essere assegnata in servizio presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; e, in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione resistente ad interpellare la ricorrente per la riassegnazione dei posti rimasti disponibili prioritariamente rispetto agli ulteriori candidati idonei e, comunque, ad assegnare in servizio la dott.ssa Francesca Pagnotta Verlengia presso una delle altre sedi per cui ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede “INL - ITL Venezia”, prima fra tutte la sede “INL – ITL Roma” e le altre comunque site nella Regione Lazio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’11/10/2022: - del Provvedimento di assegnazione della sede in favore dei candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria e del relativo Elenco assegnazione sedi profilo CU/ISPL, relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO, pubblicato in data 5.10.2022 sul sito internet di Formez PA, con il quale si è proceduto all’assegnazione della sede ai candidati idonei a seguito di scorrimento di n. 713 posizioni della graduatoria (profilo CU/ISPL); - di ogni ulteriore atto agli stessi connesso, presupposto o consequenziale, lesivo per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile.

Giustizia amministrativa202211216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di scorrimento della graduatoria e di assegnazione delle sedi del concorso RIPAM Unico Lavoro, nonché la clausola del bando che esclude la riassegnazione ai vincitori già assegnati di sedi divenute disponibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, vincitrice del concorso RIPAM Unico Lavoro per il profilo CU/ISPL e assegnata alla sede INL-ITL Venezia, ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, elevando il contingente da 691 a 900 posti, e ha assegnato le sedi ai candidati idonei collocati nello scorrimento. Ha contestato, anche con motivi aggiunti, l’omessa previa riassegnazione ai vincitori già assunti delle sedi divenute disponibili per rinunce o decadenze e delle nuove sedi derivanti dall’ampliamento del contingente, nonché l’impossibilità di esprimere una nuova preferenza. Ha dedotto violazione del bando, degli artt. 3, 97 e 117 Cost., dei principi europei di uguaglianza, imparzialità, proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e meritocrazia, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento. In via subordinata ha sostenuto che non ricorressero i presupposti dell’art. 14, comma 4, del bando, perché alcune vacanze erano anteriori all’immissione in servizio o non riconducibili a rinunce intervenute durante il periodo di prova. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri, sostenendo che la procedura fosse riferibile all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché tali amministrazioni non avevano gestito la procedura, svolta nell’interesse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente dotato di autonoma personalità giuridica. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto chiara e tassativa la clausola dell’art. 14, comma 4, del bando, secondo cui le sedi tornate disponibili dopo l’assunzione dei vincitori, per rinunce o interruzioni del rapporto intervenute durante il periodo di prova, non potevano essere riassegnate ai vincitori già assegnati ad altra sede. Una riassegnazione in favore della ricorrente avrebbe violato la lex specialis, la trasparenza e la certezza delle regole concorsuali. Il principio dell’ordine di graduatoria rileva con riferimento alle sedi disponibili al momento in cui la graduatoria diviene efficace e la scelta della sede viene effettuata; non attribuisce invece un diritto a optare successivamente per sedi divenute disponibili dopo la sottoscrizione del contratto. Il giudice ha escluso che l’art. 97 Cost. imponesse continue riconvocazioni e cambi di sede a ogni rinuncia, decadenza o scorrimento, poiché ciò comprometterebbe la stabilità organizzativa dell’Amministrazione e la funzione del periodo di prova, fondato sulla permanenza continuativa nella prima sede. Anche le sedi derivanti dall’ampliamento del contingente da 691 a 900 posti erano sopravvenute rispetto all’assunzione della ricorrente e ricadevano quindi nel medesimo regime preclusivo. La censura direttamente rivolta contro la clausola del bando è stata inoltre ritenuta tardiva, essendo il bando e la relativa rettifica stati pubblicati nel 2019 e nel 2021. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, bando di concorso

    Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova [...] non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale

    La clausola è stata interpretata come un divieto tassativo di riassegnazione delle sedi divenute vacanti durante il periodo di prova ai vincitori già assegnati ad altra sede.

  • art. 97 Cost.

    Il rispetto dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi opera con riferimento alle destinazioni disponibili quando la graduatoria diviene valida ed efficace e quando la scelta viene effettuata; non impone successive riassegnazioni in caso di sopravvenute vacanze. Il buon andamento richiede inoltre stabilità organizzativa e continuità della permanenza nella prima sede durante il periodo di prova.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Le censure di violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e obbligo di motivazione non hanno evidenziato illegittimità degli atti applicativi del bando.

  • art. 116 c.p.a.

    La ricorrente ha ottenuto nel corso del giudizio l’accesso alla documentazione rilevante, senza che ciò conducesse all’accoglimento della domanda principale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il principio dell’ordine della graduatoria nella scelta delle sedi si esaurisce con riferimento alle sedi disponibili al momento della scelta e dell’assunzione; la posizione in graduatoria non attribuisce un diritto a ottenere successivamente il trasferimento presso sedi divenute disponibili per effetto di rinunce, decadenze o ampliamenti dell’organico.
  • Una clausola del bando che escluda la riassegnazione delle sedi divenute vacanti durante il periodo di prova ai vincitori già assegnati ad altra sede deve essere applicata in modo tassativo, poiché l’amministrazione non può disattendere la lex specialis consentendo una nuova opzione non prevista.
  • L’art. 97 Cost. non impone la riconvocazione dei vincitori e il continuo avvicendamento nelle sedi a ogni scorrimento della graduatoria o sopravvenuta vacanza; tale meccanismo può essere escluso per esigenze di buon andamento, stabilità organizzativa e continuità del periodo di prova.
  • La contestazione autonoma di una clausola immediatamente lesiva del bando deve essere proposta nel termine decorrente dalla pubblicazione del bando o della relativa modifica; non può essere utilmente differita fino all’impugnazione degli atti applicativi.
  • La legittimazione passiva rispetto agli atti di una procedura concorsuale spetta all’ente che ha gestito la procedura o nel cui interesse essa è stata svolta, non alle amministrazioni estranee alla gestione e prive di un interesse diretto alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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