Cassazione Penale, Sentenza n. 4862/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza del 30/01/2023 con cui il Giudice dell'esecuzione revocava la sospensione condizionale della pena concessa a D'Aguanno con la sentenza del Tribunale di Palermo del 19/01/2022 (sent. n.3), nella parte eccedente (mesi 8), sostenendo che il beneficio era stato illegittimamente concesso oltre i limiti previsti dalla normativa sulla sospensione condizionale. Il ricorrente rilevava che al momento della terza concessione la seconda sospensione non era ancora irrevocabile, per cui la concessione era legittima.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la revoca disposta dal Giudice dell'esecuzione, ma per ragione diversa da quella indicata dal G.E.: non si trattava della terza concessione illegittima in senso numerico, poiché il riconoscimento della continuazione fra le sentenze ha ridotto a due le sospensioni effettive; il problema decisivo è stato invece il superamento dei limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. La revoca è stata quindi ritenuta corretta solo per la porzione di pena eccedente (mesi 8), in applicazione degli artt. 168 comma 4 e 164 comma 4 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma rilevante per la valutazione della cumulazione delle concessioni della sospensione condizionale; è richiamata come limite alla possibilità di concedere più volte il beneficio e come possibile causa di revoca se violata.
Stabilisce i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; il superamento di tali limiti legittima la revoca, almeno per la parte di pena eccedente.
art. 168 comma 4 cod. proc. pen.
Consente, insieme all'art.164 comma 4 cod. proc. pen., la revoca limitata della sospensione condizionale per la porzione di pena eccedente i limiti di legge.
art. 164 comma 4 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per le conseguenze esecutive della violazione dei limiti alla concessione del beneficio; impatta sulla possibilità di revoca parziale.
Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso, applicata per imputare al ricorrente il pagamento delle spese.
Massime di principio
- La verifica della legittimità della sospensione condizionale va fatta anche rispetto ai limiti di pena previsti dall'art. 163 cod. pen.: se tali limiti sono superati, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio almeno nella parte eccedente.
- Il riconoscimento della continuazione tra sentenze può ridurre il numero effettivo di sospensioni concesse; pertanto non sempre la concessione 'per la terza volta' è automaticamente invalidante se una delle sentenze è stata riunita per continuazione.
- La revoca in sede esecutiva può essere parziale: quando solo una porzione della pena eccede i limiti di legge, si revoca solo la parte eccedente e si mantiene il beneficio per la restante pena nei limiti consentiti.
- La valutazione sulle cause ostative e sulla conoscibilità delle precedenti condanne irrevocabili rileva, ma è secondaria rispetto al controllo del rispetto dei limiti di pena; anche se una sentenza precedente non era ancora irrevocabile al momento della concessione, il superamento dei limiti dovrà comunque essere sanato in sede esecutiva.
- Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti esecutivi che revocano benefici correttamente motivati in base ai limiti di legge rischia il rigetto e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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