Cassazione Civile, Ordinanza n. 16145/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società aveva acquistato un immobile e, nonostante la garanzia dei venditori circa l'assenza di difformità edilizie, erano emerse irregolarità che avevano imposto interventi di sanatoria e l'affidamento di attività professionali a un geometra. La società aveva chiesto il risarcimento ai venditori, i quali avevano chiamato in causa, in garanzia, il professionista incaricato della sanatoria. Il Tribunale aveva condannato i convenuti, mentre la Corte d'appello aveva ridotto l'importo riconosciuto alla società e aveva condannato il professionista a tenere indenni i venditori per una quota del danno. Il geometra ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 334 c.p.c., assumendo l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dai venditori nei suoi confronti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto come provato il pagamento del compenso al professionista che aveva svolto la sanatoria, pur avendo essa stessa affermato che mancava prova adeguata sia del quantum sia del pagamento; 3) violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la Corte liquidato il danno in via equitativa senza presupposti e senza indicare i criteri seguiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 334 c.p.c. all'impugnazione incidentale tardiva, perché l'appello principale aveva reso attuale l'interesse degli appellanti incidentali anche con riguardo alla posizione del chiamato in garanzia. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva formulato un'affermazione finale incoerente e illogica rispetto alle premesse, nelle quali aveva evidenziato gravi carenze probatorie sul pagamento e sull'ammontare del compenso professionale; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il fatto ritenuto provato era stato contestato, e nel caso concreto la contestazione era stata specificamente dedotta. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"l’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione ... di esperire impugnazione incidentale tardiva"
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo della sentenza autonomo rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale, purché sussista un concreto interesse a reagire alla rinnovata instabilità della decisione derivante dall'altrui impugnazione.
"ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c."
È il parametro formale di deduzione della violazione di legge per tutti e tre i motivi di ricorso esaminati.
"violazione dell’art. 2697 c.c."
La censura è fondata quando il giudice di merito ritiene provato un fatto nonostante la parte gravata dall'onere probatorio non abbia assolto tale onere, ma la doglianza presuppone che quel fatto sia stato specificamente contestato nel processo.
"violazione dell’art. 1226 c.c."
La liquidazione equitativa del danno è scrutinabile solo se preceduta dall'accertamento dell'esistenza del pregiudizio; nel caso concreto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura sul difetto di prova.
"memorie, ex art. 380 bis c.p.c."
Norma richiamata solo per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale, senza incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. può riguardare qualsiasi capo della sentenza, anche autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'impugnazione altrui rende attuale l'interesse a contrastare la decisione.
- In tema di onere della prova, la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisca rilevanza probatoria a un fatto non adeguatamente dimostrato dalla parte onerata, ma la censura in cassazione richiede che il fatto sia stato previamente e specificamente contestato.
- La motivazione è viziata quando, dopo avere dato atto di gravi carenze probatorie su an e quantum del preteso credito o danno, il giudice concluda in modo apodittico e incoerente affermando la sussistenza del pagamento o della prestazione senza spiegare il percorso logico seguito.
- La liquidazione equitativa del danno non può prescindere dall'accertamento del fatto dannoso e dei suoi presupposti; solo in presenza di prova dell'esistenza del pregiudizio, ma non del suo preciso ammontare, il giudice può ricorrere ai criteri equitativi.
- Quando una prestazione professionale e altre attività estranee risultino confuse, la parte che ne invochi il rimborso o il ristoro deve fornire una prova precisa della quota riferibile all'attività rilevante per la lite.
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