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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00598/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 2025. Un ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis, 129 e 125 c.p.p., contestando la pena applicata in esito al concordato richiesto. L'altro ricorrente ha articolato due censure: con il primo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità, lamentando illogicità per la diversa lettura dei dati processuali, la diversa ricostruzione storica dei fatti e la diversa valutazione dell'attendibilità delle prove; con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la violazione del principio di personalità della pena. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché la pena era stata correttamente applicata in accoglimento del concordato richiesto dall'interessato; ha ritenuto il primo motivo del secondo ricorrente non consentito in cassazione, poiché mirava a una rivalutazione del merito, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non necessitava di esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la fondatezza delle doglianze proposte, osservando che il primo ricorso era incompatibile con la corretta applicazione della pena in base al concordato, mentre le censure del secondo ricorso tendevano a una rivalutazione del merito e, quanto alle attenuanti generiche, risultavano manifestamente infondate alla luce di una motivazione ritenuta esente da vizi logici. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    La censura formulata come vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove da parte della Cassazione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione al concordato sulla pena; se la pena è stata correttamente applicata in accoglimento della richiesta dell'imputato, la doglianza è inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata nel ricorso, ma non ritenuta decisiva nel caso di specie, poiché la doglianza non superava il vaglio di ammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che emergano specifiche violazioni idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 62 bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, precluso alla rivalutazione delle risultanze processuali e al confronto tra la motivazione di merito e modelli alternativi di ragionamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, essendo preclusa alla Cassazione la sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Il controllo della Cassazione sulla motivazione non può risolversi in un raffronto con possibili ricostruzioni alternative dei fatti, ma riguarda solo la tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.
  • Quando la pena è stata applicata correttamente in base al concordato richiesto dall'imputato, la relativa doglianza è inammissibile se non evidenzia una violazione effettiva della disciplina applicabile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione il giudizio di attendibilità delle fonti di prova o la ricostruzione storica dei fatti sono estranee al giudizio di legittimità, salvo specifici vizi giuridicamente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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