Cassazione Penale, Ordinanza n. 00598/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 marzo 2025. Un ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis, 129 e 125 c.p.p., contestando la pena applicata in esito al concordato richiesto. L'altro ricorrente ha articolato due censure: con il primo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità, lamentando illogicità per la diversa lettura dei dati processuali, la diversa ricostruzione storica dei fatti e la diversa valutazione dell'attendibilità delle prove; con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la violazione del principio di personalità della pena. La Corte ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché la pena era stata correttamente applicata in accoglimento del concordato richiesto dall'interessato; ha ritenuto il primo motivo del secondo ricorrente non consentito in cassazione, poiché mirava a una rivalutazione del merito, e il secondo motivo manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non necessitava di esaminare tutti gli elementi prospettati dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la fondatezza delle doglianze proposte, osservando che il primo ricorso era incompatibile con la corretta applicazione della pena in base al concordato, mentre le censure del secondo ricorso tendevano a una rivalutazione del merito e, quanto alle attenuanti generiche, risultavano manifestamente infondate alla luce di una motivazione ritenuta esente da vizi logici. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
La censura formulata come vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove da parte della Cassazione.
Richiamato in relazione al concordato sulla pena; se la pena è stata correttamente applicata in accoglimento della richiesta dell'imputato, la doglianza è inammissibile.
Norma invocata nel ricorso, ma non ritenuta decisiva nel caso di specie, poiché la doglianza non superava il vaglio di ammissibilità.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che emergano specifiche violazioni idonee a incidere sulla decisione.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, precluso alla rivalutazione delle risultanze processuali e al confronto tra la motivazione di merito e modelli alternativi di ragionamento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, essendo preclusa alla Cassazione la sovrapposizione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione non può risolversi in un raffronto con possibili ricostruzioni alternative dei fatti, ma riguarda solo la tenuta logica e giuridica della decisione impugnata.
- Quando la pena è stata applicata correttamente in base al concordato richiesto dall'imputato, la relativa doglianza è inammissibile se non evidenzia una violazione effettiva della disciplina applicabile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti uno per uno tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione il giudizio di attendibilità delle fonti di prova o la ricostruzione storica dei fatti sono estranee al giudizio di legittimità, salvo specifici vizi giuridicamente rilevanti.
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