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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33608/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo un unico motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. La censura, tuttavia, si è limitata a riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già sviluppate in appello e disattese dal giudice di merito, senza formulare una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Dal testo emerge che il giudice di appello aveva escluso l'attenuante valorizzando il valore economico del ciclomotore ricettato, la marca e il modello del bene, il fatto che fosse regolarmente funzionante e l'uso che ne faceva il legittimo titolare, ritenendo quindi non configurabile un fatto di speciale tenuità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non deducibile in cassazione perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e prive della necessaria specificità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza di merito era congrua e immune da vizi logici nella parte in cui escludeva l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando il valore economico del bene ricettato, le sue caratteristiche e l'uso del bene da parte del titolare escludono la particolare tenuità del fatto.

  • art. 606 c.p.p.

    Non è ricavato espressamente dal testo, ma il richiamo alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione attiene al vizio deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se prive di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione in cassazione richiede una contestazione effettiva delle ragioni poste a base della decisione di merito; motivi meramente apparenti o reiterativi sono inammissibili.
  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. può essere esclusa quando il bene oggetto del reato ha un valore economico non trascurabile e le sue caratteristiche oggettive, insieme alle modalità d'uso, non consentono di qualificare il fatto come di speciale tenuità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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