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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35576/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna dell'imputato per due episodi di truffa, un furto aggravato e l'indebito utilizzo di carta bancomat, ritenuti in continuazione. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, formalmente rubricato come inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p., sostenendo che il giudice di appello avrebbe omesso di verificare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva espressamente escluso la prescrizione sulla base delle sospensioni del termine maturate nel giudizio di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non integrasse un vero motivo di impugnazione, perché non denunciava specifici vizi di motivazione o violazioni di legge e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva già escluso la prescrizione per effetto delle sospensioni del decorso del termine. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.

    La mera evocazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non è sufficiente se il ricorso non articola una censura specifica e si limita a postulare in astratto l'esistenza di una causa di proscioglimento.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e dedurre vizi riconducibili ai casi previsti dalla norma; una doglianza generica o meramente assertiva costituisce un non motivo e determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nel caso concreto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciare in modo apodittico una possibile causa di non punibilità senza indicare puntualmente gli errori della sentenza impugnata.
  • Il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione censurata; la mancata contestazione del passaggio argomentativo decisivo comporta l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • La deduzione dell'art. 129 c.p. non può ridursi a una formula di stile: occorre allegare elementi concreti idonei a mettere in discussione l'esito del giudizio sulla punibilità o sulla eventuale estinzione del reato.
  • Quando la sentenza di merito esclude espressamente la prescrizione per effetto di sospensioni del termine e tale punto non viene censurato, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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