Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la rendita attribuita a un impianto eolico in categoria D, includendo nel calcolo anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto quello incidentale della società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo e il secondo motivo, violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica non dovesse essere compresa nella rendita catastale perché costituisce componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta. Con il terzo motivo lamentava la violazione del principio di affidamento del contribuente, ma il motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, aderendo all'orientamento già formato sulla medesima questione e affermando che la torre di sostegno di un impianto eolico, in quanto componente essenziale e funzionale al processo di produzione di energia elettrica, deve essere esclusa dal computo della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015. Ha invece disatteso il terzo motivo per difetto di specificità, dichiarandolo comunque assorbito dall'accoglimento dei primi due. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 21-24, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta include suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma esclude macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la rilevanza decisiva è la funzionalità produttiva, non l'infissione stabile al suolo o la consistenza fisica del manufatto.
È richiamato come vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente per censurare l'erronea interpretazione della disciplina catastale.
Il motivo che invoca la violazione del principio di affidamento è stato dichiarato inammissibilmente generico per difetto di specificità, perché non erano stati indicati e riportati gli atti amministrativi richiamati.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili speciali, devono essere esclusi dal computo i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente integrati o stabilmente ancorati al suolo, quando non apportano una residua utilità reddituale al fabbricato al di fuori del processo stesso.
- La verifica catastale deve distinguere tra elementi che caratterizzano il fabbricato e elementi che caratterizzano il processo produttivo svolto nel fabbricato: solo i primi concorrono alla stima diretta.
- La torre di sostegno di un impianto eolico, essendo componente essenziale del sistema e funzionale alla produzione di energia elettrica, non va inclusa nella rendita catastale.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia della violazione del principio di affidamento richiede specificità nella indicazione degli atti e delle determinazioni amministrative asseritamente violate; una censura generica è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
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