Cassazione Civile, Ordinanza n. 21291/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento del residuo debito derivante da un mutuo chirografario, assistito da pegno su un credito e su titoli di Stato e strumenti finanziari. Dopo il fallimento della società collegata ai debitori, la banca aveva risolto il contratto e realizzato la garanzia pignoratizia, chiedendo poi il pagamento della parte non soddisfatta. I debitori avevano proposto opposizione, contestando il rapporto e formulando anche domande risarcitorie; il giudizio ha poi attraversato più gradi, incluso un precedente ricorso per cassazione accolto con rinvio per difetto di motivazione e mancato esame dell'indispensabilità delle prove. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo irrilevanti o inconferenti le prove richieste e inammissibili le nuove doglianze sulla vendita dei titoli. Con il ricorso per cassazione finale il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla legittimazione e sulla successione nel diritto controverso, contestando la costituzione della cessionaria del credito e della banca; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; 3) violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. per il mancato esame/ammissione dei mezzi istruttori e della c.t.u. contabile; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la precedente vittoria in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a un nuovo esame del fatto sulla legittimazione processuale della cessionaria e della banca, questione già valutata dalla Corte d'appello con accertamento di fatto non sindacabile. Ha inoltre affermato che, in caso di cessione del credito, il cessionario succede a titolo particolare nel diritto controverso e il cedente conserva la legittimazione al processo fino a formale estromissione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché la Corte d'appello non aveva violato il dictum rescindente, avendo invece valutato le istanze istruttorie escludendone la rilevanza e rilevato la novità di ulteriori questioni sulle modalità di vendita dei titoli. Il quarto motivo è stato respinto in quanto il giudice del rinvio deve regolare le spese in base all'esito globale del processo e può porre le spese a carico della parte che risulti complessivamente soccombente, anche se aveva ottenuto un precedente accoglimento in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per affermare la successione a titolo particolare nel diritto controverso e la prosecuzione del processo tra le parti originarie con intervento del cessionario.
vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nella specie la Corte ha escluso la sua violazione perché il giudice di rinvio ha effettivamente riesaminato le istanze istruttorie e il thema decidendum nei limiti del rinvio.
richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia e mancata ammissione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché non coglievano la ratio della decisione impugnata.
le spese seguono la soccombenza all'esito globale del processo; il giudice del rinvio può condannare alle spese la parte risultata complessivamente soccombente anche se vittoriosa in un precedente grado.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02
presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/02
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, ma non fa venir meno la legittimazione processuale del cedente fino a formale estromissione dal giudizio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione, ma conserva il potere di riesaminare le questioni entro i confini del rinvio e di dichiarare irrilevanti o inconferenti le prove richieste.
- Le censure per violazione dell'art. 384 c.p.c. sono inammissibili quando non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto o in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
- Il regolamento delle spese nel giudizio di rinvio va effettuato secondo la soccombenza valutata sull'esito globale del processo, non per singola fase, e può quindi gravare sulla parte che, pur vincitrice in cassazione per un vizio rescindente, risulti poi complessivamente soccombente.
- Le questioni introdotte per la prima volta in sede di rinvio sono inammissibili se esulano dal thema decidendum delimitato dal giudizio di primo grado e dal rinvio disposto dalla cassazione.
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