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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24795/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2005, con recuperi a fini IVA, IRES e IRAP fondati su una ricostruzione del reddito mediante percentuale di ricarico e valutazione delle rimanenze di magazzino. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando la percentuale di ricarico nel 20%. In appello la CTR, accogliendo l'appello principale della società e assorbendo quello incidentale dell'Ufficio, aveva annullato l'accertamento osservando, da un lato, che la percentuale di ricarico del 36% fissata dall'Ufficio non era stata oggetto di specifica doglianza e che la CTP aveva dunque inciso ultra petita nel rideterminarla; dall'altro, che l'Ufficio non aveva considerato, nella stima delle rimanenze finali di magazzino, campagne promozionali, abbuoni e sconti d'uso tipici del settore dell'abbigliamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. La Corte ha però rilevato un vizio preliminare della rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione: la notifica era stata effettuata presso il difensore domiciliatario della controparte nel precedente grado e non alla parte personalmente, quando era già decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata; ciò rendeva la rinnovazione nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c. e comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, essendo perentorio il termine fissato per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto nulla la rinnovazione della notifica dell'impugnazione, perché eseguita non alla parte personalmente ma presso il difensore costituito nel grado precedente, quando era già decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Tale nullità, in presenza della perentorietà del termine assegnato per la rinnovazione, ha determinato l'inammissibilità del ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, in quanto la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    La rinnovazione della notifica dell'impugnazione deve essere eseguita secondo le forme previste, e se effettuata presso il difensore anziché alla parte personalmente, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza, è nulla.

  • art. 291 c.p.c.

    Il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione è perentorio; la sua violazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione, la rinnovazione deve essere eseguita nel rispetto delle forme di legge; la notifica presso il difensore, anziché alla parte personalmente, può essere nulla se non è più consentita la notificazione alla controparte nei modi alternativi previsti dall'art. 330 c.p.c.
  • La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice non tollera il superamento del termine assegnato, poiché tale termine ha natura perentoria; la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle amministrazioni pubbliche che fruiscono della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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