Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13035/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una lunga trattativa tra un'impresa privata e un ente pubblico per la realizzazione e cessione di un fabbricato da adibire a residenza universitaria in un'area adiacente al campus universitario di Parma. L'impresa sosteneva che, attraverso una serie di lettere e scambi di corrispondenza tra il 2001 e il 2002, si fosse formato un contratto definitivo di compravendita di cosa futura, o quanto meno un contratto preliminare, con accordo su elementi essenziali quali oggetto e prezzo. In particolare, la ricorrente valorizzava la corrispondenza finale del 22 marzo 2002, che richiamava l'offerta del 14 novembre 2001 e invitava l'ente ad accettare il prezzo entro sette giorni. Il giudice di merito aveva però ritenuto che la documentazione attestasse solo una trattativa avanzata, non la conclusione del contratto, anche per la mancata definizione di profili quali modalità di pagamento, tempi di consegna e stipula, nonché per la sopravvenuta interruzione delle trattative dovuta a indagini penali e contabili sugli investimenti immobiliari dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'impresa deduceva: 1) violazione delle norme sulla conclusione e interpretazione del contratto e vizio motivazionale, per avere la Corte d'appello esaminato atomisticamente la corrispondenza e per avere indebitamente attribuito rilievo alla mancata pattuizione delle modalità di pagamento; 2) violazione dell'art. 17 del r.d. n. 2440/1923, sostenendo l'ammissibilità della stipula di contratti iure privatorum mediante scambio di corrispondenza con la pubblica amministrazione; 3) violazione dell'art. 1453 c.c., per avere escluso il diritto al risarcimento del danno da inadempimento dell'ente agli obblighi derivanti dal contratto asseritamente concluso, o in subordine dal preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione della fattispecie concreta e una rivalutazione del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità, in assenza di errori di diritto o di motivazione logica. Ha inoltre affermato che non vi era alcuna anomalia motivazionale nella sentenza impugnata e che la Corte d'appello non aveva negato in astratto la formazione progressiva del contratto, ma solo escluso che essa fosse avvenuta nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito dal previo accertamento della mancata conclusione del contratto; il terzo è stato ritenuto ipotetico e privo di contenuto, poiché presupponeva un contratto che il giudice di merito aveva escluso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato come norma sui requisiti del contratto; la Corte osserva che la censura non riguarda un'erronea interpretazione della norma astratta ma la diversa valutazione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato in tema di conclusione del contratto; la Corte ribadisce che l'accertamento del momento di perfezionamento è apprezzamento di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'ermeneutica negoziale; la Corte reputa inammissibile la doglianza perché mira a ottenere una lettura alternativa delle lettere e non denuncia una violazione dei canoni interpretativi in senso proprio.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto violato, poiché la sentenza di merito ha esaminato la corrispondenza nel suo complesso.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte esclude che vi sia violazione dei criteri di buona fede nell'interpretazione, trattandosi di contestazione della valutazione di fatto.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte ritiene che la doglianza sia in realtà diretta contro l'esito interpretativo raggiunto dal giudice di merito.

  • art. 1498 c.c.

    La Corte afferma che la mancata pattuizione delle modalità di pagamento del prezzo non è stata considerata in modo isolato e non contrasta con la norma, ma è stata valutata insieme ad altri elementi mancanti come indice del mancato perfezionamento del contratto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la presenza di anomalia motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficiente e non apparente.

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato per sostenere l'ammissibilità della stipula tramite corrispondenza con la P.A.; la censura è giudicata inammissibile perché assorbita dal mancato accertamento della conclusione del contratto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per il risarcimento da inadempimento; la Corte rileva che la censura presuppone l'esistenza del contratto, esclusa dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge; la Corte precisa che qui le doglianze mirano in realtà a contestare l'accertamento dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del vizio di motivazione e nullità della sentenza; la Corte esclude anomalia motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La determinazione del momento di perfezionamento di un contratto formato progressivamente attraverso scambio di corrispondenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e non apparente.
  • La deduzione di violazione delle norme sulla conclusione del contratto o sui criteri ermeneutici non può risolversi nella richiesta di una diversa ricostruzione della volontà negoziale o nella rivalutazione delle prove documentali.
  • In presenza di trattative complesse, la conclusione del contratto postula l'accordo finale su tutti gli elementi essenziali e, salvo diversa volontà delle parti, anche sugli elementi secondari rimasti ancora aperti.
  • La mancata pattuizione di uno specifico profilo del regolamento negoziale non assume valore decisivo se il giudice di merito la considera insieme ad altri elementi mancanti per escludere il perfezionamento del contratto.
  • Le censure che presuppongono l'esistenza di un contratto, o di un inadempimento contrattuale, sono inammissibili quando il giudice di merito abbia escluso in modo non validamente scalfito la conclusione del contratto stesso.
  • La violazione dell'art. 1498 c.c. non può essere affermata quando il giudice di merito non attribuisca alla mancata indicazione delle modalità di pagamento un effetto automatico impeditivo, ma la valuti come uno degli indici complessivi del mancato accordo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.