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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07278/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato davanti al giudice tributario alcune cartelle di pagamento relative al contributo dovuto per il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contributo richiesto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della l. n. 287/1990. La CTP aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; instaurato il giudizio davanti al TAR Lazio, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione chiedendo alle Sezioni Unite di stabilire se la controversia appartenga alla giurisdizione tributaria oppure amministrativa. Il regolamento è stato trattato d'ufficio; le parti non si sono costituite. Il ricorso del TAR si fondava sull'incertezza circa la natura del contributo AGCM e, quindi, sul riparto di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e ha rimesso le parti innanzi a quel giudice. Ha ritenuto che il contributo per il funzionamento dell'AGCM abbia natura tributaria perché è una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, coattiva, non sinallagmatica, destinata a finanziare una spesa pubblica e commisurata a un indice di capacità contributiva quale il fatturato. Conseguentemente, la controversia sulla cartella di pagamento rientra nella giurisdizione tributaria estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 7-ter e 7-quater, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    0,08 per mille del fatturato

    Il contributo dovuto dalle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM è qualificato come prestazione patrimoniale imposta con natura tributaria, perché coattiva, destinata a finanziare una spesa pubblica e commisurata a un indice di capacità contributiva.

  • art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel testo modificato dalla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12

    La giurisdizione tributaria si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, incluse quelle relative alla legittimità degli atti del procedimento di riscossione.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Il regolamento di giurisdizione è stato trattato in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 16, comma 2, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione del contributo, insieme alla disciplina speciale dell'AGCM.

  • art. 2, comma 241, l. 23 dicembre 2009, n. 191

    Menzi0nato nel quadro del precedente sistema di finanziamento dell'Autorità e della sua evoluzione normativa.

Massime di principio

  • Un contributo imposto dalla legge per finanziare il funzionamento di un'autorità indipendente può assumere natura tributaria quando sia coattivo, non collegato a un rapporto sinallagmatico e destinato a una spesa pubblica.
  • La natura tributaria dipende dalla sostanza della prestazione e non dalla qualificazione formale attribuita dal legislatore.
  • La giurisdizione tributaria comprende non solo l'impugnazione dell'atto impositivo, ma anche le controversie relative alla legittimità degli atti della riscossione con cui il tributo viene richiesto.
  • Per qualificare una prestazione come tributo occorre verificare: imposizione legale, decurtazione patrimoniale definitiva, mancanza di sinallagma e destinazione al concorso alle spese pubbliche.
  • Quando la Corte di cassazione ha già risolto la questione di giurisdizione su una medesima pretesa, il giudice investito di un nuovo conflitto deve conformarsi all'orientamento consolidato, salvo elementi nuovi non evidenziati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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