Cassazione Penale, Sentenza n. 22550/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione ex art. 678, comma 1-ter, c.p.p. avverso il provvedimento del 26/02/2021 con cui era stata applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter della legge n. 354/1975 per una pena residua di 3 mesi. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che non avesse un'attività lavorativa, non avendo considerato lo spostamento della sede legale della società di cui era amministratore e la sede operativa, e denunciava che la richiesta di affidamento in prova non poteva essere rigettata solo per mancanza di lavoro, avendo inoltre prodotto la disponibilità di collaborazione dell'associazione "Fraternità della misericordia di Cagliari onlus".
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato i fatti: il ricorrente non aveva prodotto prove dell'effettiva operatività della società (nessuna fattura di acquisto/vendita, nessun contratto di locazione di deposito, nessuna dichiarazione dei redditi). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in mancanza di prospettiva di lavoro stabile, il condannato deve dimostrare impegno in attività utili; nel caso concreto tale dimostrazione non è avvenuta. Conseguentemente il rigetto dell'opposizione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 678, comma 1-ter, codice di procedura penale
Norma procedurale che disciplina l'opposizione agli ordini del Magistrato di sorveglianza; costituisce il rito con cui il ricorrente impugna il provvedimento che applica o rifiuta misure alternative
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Consente l'applicazione di misure alternative alla detenzione (in particolare la detenzione domiciliare) per l'esecuzione della pena; la norma è il fondamento giuridico del provvedimento impugnato
art. 47 ordinamento penitenziario
Richiamato in relazione ai criteri per l'applicabilità delle misure alternative e alla valutazione della idoneità del soggetto alla misura
art. 616 codice di procedura penale
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese in caso di rigetto
Giurisprudenza Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009 (Gennari, Rv. 24435)
Principio interpretativo richiamato dalla Corte: se non è prospettabile un lavoro stabile, il condannato può comunque ottenere una misura alternativa dimostrando l'impegno in attività utili; l'onere probatorio grava sul richiedente
Massime di principio
- Per ottenere una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc.) il richiedente deve fornire prove concrete dell'occupazione stabile o, in mancanza, dimostrare l'impegno continuativo in attività utili alla risocializzazione.
- La mera dichiarazione di essere legale rappresentante di una società non è sufficiente: vanno prodotti elementi documentali che attestino l'effettiva operatività (fatture, contratti, sede operativa, dichiarazioni dei redditi, ecc.).
- La disponibilità formale di un'associazione a collaborare deve essere documentata e valutata in concreto quanto alla sua idoneità a favorire il percorso di rieducazione; non sostituisce la prova di attività lavorativa o utilità concreta.
- Il giudice di merito non commette nullità quando respinge la richiesta per insufficienza probatoria: l'appello/cassazione è improprio se si limita a contestare la valutazione dei fatti senza nuove prove concrete.
- In assenza di prova comprovante lavoro o impegno in attività utili, il rifiuto di misure alternative è conforme alla giurisprudenza consolidata.
- Chi intende impugnare un provvedimento che nega una misura alternativa dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto o su omissioni istruttorie specifiche (es. rifiuto di acquisire documenti rilevanti) e non solo su valutazioni di fatto.
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