Cassazione Penale, Ordinanza n. 17754/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo era privo della necessaria specificità e non idoneo a contrastare una motivazione dell'ordinanza impugnata ritenuta logicamente corretta. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato per tentata estorsione che ha impugnato in cassazione l'ordinanza con cui la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di condanna. L'unico motivo di ricorso censurava la correttezza della motivazione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi concreti rendessero erronea la motivazione impugnata. Secondo la Corte, il ricorso non soddisfaceva i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere esattamente i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
richiamato solo per indicare la fattispecie di reato per cui vi era stata condanna, ossia il tentativo
richiamato solo per indicare il reato contestato, ossia l'estorsione tentata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
la Corte lo interpreta come requisito di specificità del ricorso, che deve indicare in modo chiaro e puntuale gli elementi a fondamento della censura; la sua violazione rende il motivo generico e il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la censura contro la motivazione del provvedimento impugnato deve indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto che la renderebbero erronea.
- Un motivo che si limiti ad affermazioni generiche, senza individuare i passaggi della motivazione contestati e senza consentire al giudice di cogliere i rilievi formulati, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione logicamente corretta e il ricorso non confronta in modo puntuale tale motivazione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza entrare nel merito della condanna.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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