Cassazione Civile, Ordinanza n. 38263/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Un'associazione culturale e alcuni soggetti persone fisiche avevano impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con recupero a tassazione di maggiori redditi e riprese a Ires, Irap e Iva. In primo grado la pretesa era stata mantenuta solo nei confronti dell'associazione, escludendo la responsabilità personale delle persone fisiche. In appello, su gravame dell'Ufficio, la CTR aveva invece affermato la responsabilità solidale del presidente/legale rappresentante e dei membri del consiglio direttivo, ritenendo sufficiente la mera titolarità delle cariche in presenza di obbligazioni tributarie ex lege. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 38 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che per la responsabilità personale degli organi dell'associazione non riconosciuta non basta la carica rivestita, occorrendo la prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente e, per i componenti del direttivo, della direzione effettiva della gestione associativa nel periodo considerato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità eccepita dall'Agenzia, osservando che la censura investiva un errore di sussunzione e non una mera rivalutazione del fatto. Nel merito ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. si collega alla concreta ingerenza nell'attività dell'ente; per i debiti d'imposta, tuttavia, il legale rappresentante risponde anche in ragione della rappresentanza fiscale e degli obblighi tributari che su di lui gravano. Diversamente, per i componenti del consiglio direttivo la responsabilità solidale richiede la prova che abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo d'imposta considerato. Poiché la CTR aveva affermato la responsabilità dei componenti del direttivo per il solo fatto della titolarità della carica e della natura ex lege delle obbligazioni tributarie, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
per le associazioni non riconosciute la responsabilità dei soggetti che agiscono per l'ente si collega alla concreta ingerenza nell'attività associativa; per i debiti d'imposta il legale rappresentante può rispondere solidalmente anche senza prova di concreta ingerenza, mentre per i componenti del consiglio direttivo occorre la prova della direzione effettiva della gestione nel periodo considerato.
la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante
il legale rappresentante assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta e risponde verso il Fisco degli obblighi tributari connessi alla rappresentanza fiscale dell'ente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione dell'art. 38 c.c. in relazione all'art. 360 10 comma nr.3 cpc
la censura è stata letta come denuncia di errore di sussunzione, e quindi come motivo ammissibile perché non diretto a una mera rivalutazione dei fatti.
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende automaticamente dalla sola carica formale, ma richiede, di regola, la prova di una concreta ingerenza nella gestione dell'ente e dell'attività compiuta in suo nome e per suo conto.
- Per i debiti tributari dell'associazione non riconosciuta, il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere solidalmente anche in assenza di una concreta ingerenza nella gestione, poiché su di lui gravano gli obblighi fiscali connessi alla rappresentanza dell'ente.
- Per i componenti del consiglio direttivo la responsabilità per debiti d'imposta presuppone la prova che abbiano effettivamente diretto la complessiva gestione associativa nel periodo d'imposta cui si riferisce la pretesa.
- In sede di legittimità è ammissibile una censura che prospetti un errore di sussunzione, quando la doglianza contesti l'applicazione della norma ai fatti accertati e non pretenda una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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