Cassazione Penale, Sentenza n. 24873/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625 n.2 e 61 n.5 c.p.), sostenendo: rilevanti vizi di motivazione e travisamento della prova (in particolare sull'attendibilità della persona offesa), invalidità del riconoscimento fotografico e uso irrituale della denuncia-querela; violazione delle garanzie del contraddittorio e dell'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU; errata qualificazione del reato come 624-bis poiché l'accesso in casa sarebbe stato consensuale e finalizzato a una vendita lecita; e vizi nel trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e gestione della recidiva). In sostanza i ricorrenti chiedevano la riforma della qualificazione (da 624-bis a furto semplice), l'annullamento per vizio probatorio del riconoscimento e il riesame delle circostanze attenuanti e della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Napoli. In particolare: ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione di attendibilità della persona offesa effettuata dal giudice di merito; ha ammesso la validità dell'individuazione fotografica come prova atipica purché chi ha esaminato la foto si dica certo dell'identificazione; ha ritenuto legittimo l'utilizzo della denuncia-querela nel dibattimento ai fini della verifica della credibilità della vittima (richiamando l'art. 500 c.p.p.); ha escluso violazioni per il fatto che il giudice abbia posto domande suggestive poiché tale censura doveva essere sollevata tempestivamente in dibattimento; ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, ritenendo che il consenso della vittima fosse stato carpito mediante inganno e che l'ingresso fosse strumentale al furto; ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva da parte del giudice di merito. Conseguentemente sono confermate le pene determinate in appello: per Angelo Iaquinto anni 4 di reclusione e euro 1.200 di multa; per Livia Di Lillo anni 3 di reclusione e euro 800 di multa; entrambi condannati al pagamento delle spese processuali e di somme indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
Il reato di furto in abitazione aggravato per il mezzo fraudolento si configura anche quando il consenso all'ingresso sia stato carpito con l'inganno; rileva la fase risolutiva del processo causale e lo stratagemma realizzato per consentire l'impossessamento unilaterale del bene
La denuncia-querela, se utilizzata nel dibattimento per le contestazioni rivolte al dichiarante, può essere considerata ai fini della valutazione della credibilità della persona offesa
art. 511 comma 4 cod. proc. pen.
La denuncia-querela è condizione di procedibilità, ma il suo contenuto può essere richiamato nel giudizio per verificare la coerenza e l'attendibilità del dichiarante quando il documento è stato posto a fondamento delle contestazioni in dibattimento
art. 111 Cost.
Il principio del contraddittorio nell'acquisizione della prova non risulta violato laddove gli elementi (es. denuncia-querela, riconoscimento fotografico) siano stati valutati in dibattimento nel rispetto delle regole procedurali; eventuali eccezioni sulla modalità di assunzione prova dovevano essere sollevate tempestivamente
art. 6 CEDU
Il diritto al giusto processo non è ritenuto leso quando la valutazione complessiva del compendio probatorio da parte dei giudici di merito è congrua e non manifestamente contraddittoria
La quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice; è sufficiente una motivazione adeguata e non esaustiva su ogni elemento prospettato dalla difesa
La valutazione della recidiva e del suo rilievo ai fini della determinazione della pena è rimessa al giudice di merito, che deve darne motivazione; l'eventuale riferimento alla recidiva non impone automaticamente un aumento della pena se il giudice, valutando complessivamente, non la applica
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e del riconoscimento fotografico è questione di merito: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è logica e priva di manifeste contraddizioni
- L'individuazione fotografica, pur essendo prova atipica, è ammissibile se la persona che ha visionato le foto si dichiara certa dell'identificazione
- La denuncia-querela può essere utilizzata nel dibattimento per verificare la coerenza della versione della vittima; il suo impiego come elemento per valutare credibilità è consentito quando è stata oggetto di contestazione in aula
- Le eccezioni sulla modalità di assunzione della prova (es. domande suggestive) devono essere sollevate tempestivamente in dibattimento; se non contestate all'epoca non sono normalmente ammissibili in sede di legittimità
- Per configurare il furto in abitazione aggravato (art. 624-bis) è sufficiente che il consenso all'ingresso sia carpito con l'inganno; non è necessario che l'ingresso sia senza consenso materiale se è stato ottenuto mediante frode
- Il giudice, nel rifiutare le attenuanti generiche o nel valutare la recidiva, deve motivare le ragioni ostative ma non è obbligato a elencare o prendere in considerazione ogni elemento prospettato dalla difesa
- I ricorsi in Cassazione che sollevano questioni di fatto già affrontate e motivate in modo congruo dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →